Tribunale Varese, 18 maggio 2012
Per il Giudice varesino, a seguito della pronuncia ex art. 648 cpcp o ex art. 639 c.p.c., il soggetto tenuto ad attivare la procedura di mediazione, onde evitare la declaratoria di improcedibilità, è la parte opposta (creditore), in quanto “vero attore sostanziale del giudizio”.
L’ opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, pone in essere un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di decidere sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione, con la conseguenza che il processo non ruota attorno alla legittimità o liceità della ingiunzione, indi per cui, l’ attore sostanziale,
obbligato a promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione (ex art. 5, comma I D.lgs. 28/2010) è il creditore e non il debitore che propone l’ opposizione, al quale, in via analogica sarebbe imputabile un similare onere, solamente in caso di domanda riconvenzionale o verso terzi, ma non però, per il semplice e solo fatto di aver proposto atto di opposizione.