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Si allarga il campo della mediazione

Si allarga dunque il campo oggettivo della mediazione che dopo la riforma Cartabia aggiunge oltre al ben noto elenco: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Appare ictu oculi evidente come il legislatore abbia compreso e colto che i rapporti di durata siano quelli nei quali la mediazione è uno strumento utile ed efficace e proprio in questi contenziosi raggiunge il precipuo scopo per cui è stata prevista, cioè riaprire il canale comunicativo interrottosi a causa dell’insorgere del conflitto; è proprio nei rapporti di durata dove vi è una relazione tra le parti da preservare, ricostruire, riallacciare o anche eventualmente sciogliere, attraverso le tecniche negoziali connaturate alla procedura. E’ stata quindi rafforzata e allargata l’area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda: si legge espressamente al comma 2 del nuovo art. 5 D. Lgs. 28/2010 che nel rapporto tra mediazione e processo.

“Il previo esperimento della mediazione nei casi di cui al comma 1 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; quando tale condizione non è rispettata e viene proposta domanda giudiziale “la relativa eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza e non oltre la prima udienza, dalla parte convenuta, fermo restando il potere di rilievo in capo al giudice, da esercitarsi entro la prima udienza”.

L’estensione della mediazione ai contratti d’opera: rientrano infatti in tale area sia i contratti di opera “manuale” sia quelli di opera “intellettuale”, per cui tutti i rapporti tra cliente e prestatore d’opera (si pensi agli artigiani) ma anche ai professionisti (tra cui le cause tra avvocato e cliente), agli artisti e a tutti i prestatori di opera intellettuale, forse anche -ma più probabilmente andrà configurato come contratto di mandato- ai rapporti tra amministratore di condominio e condomini.

La riforma sulla mediazione costituisce per le parti e gli avvocati una grande opportunità, da saper cogliere per valorizzare appieno le potenzialità dell’istituto.

Tutti i soggetti, privati, imprese, professionisti potranno apprezzare anche nelle nuove materie le caratteristiche già sopra citate della mediazione (rapidità della soluzione, predeterminazione dei costi, minimizzazione del rischio del risultato, possibilità di allargare l’accordo a interessi ulteriori e diversi dall’oggetto originario della domanda).