Approvata la nuova mediazione

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Decreto “fare”: la nuova mediazione ottiene la fiducia
da “Il Sole 24 ore”

DL FARE – IL TESTO APPROVATO ALLA CAMERA

 

 

 

Nell’attesa dell’imminente esame al Senato, la nuova mediazione voluta dal Governo ha ottenuto la fiducia della Camera. Fiducia tuttavia che è stata posta non sul testo originario del Decreto “del fare”, ma sul testo emendato dopo un percorso alquanto travagliato.
Infatti, la nuova mediazione è figlia di una complessa sintesi – con soluzioni a tratti contraddittorie – avendo quale testo di riferimento quello approvato dal Governo che è transitato dapprima in Commissione giustizia, ottenendo un parere favorevole con molteplici condizioni, e poi nella sessione congiunta della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio in sede referente ove ha maturato una lunga serie di proposte emendative sulle quali poi – per rispettare in qualche modo la volontà parlamentare – il Governo ha ritenuto di porre la fiducia.
Quindi un testo dalla genesi complessa e articolata, frutto di numerosi e confliggenti opinioni tecniche e politiche espresse nei diversi consessi parlamentari.
Per cui anche indagare sulle radici che segnano l’impianto normativo della mediazione nella versione profondamente rivisitata, che sembra destinata a divenire vigente nei prossimi mesi, non appare semplice. E infatti mentre il testo originario del Decreto “del fare”, pur apportando una serie di varianti all’originario Dlgs 28/2010, si concentrava prevalentemente sulla reintroduzione della mediazione obbligatoria ex lege dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza  272/2012 per eccesso di delega legislativa, le modifiche proposte dalla Commissione giustizia (con le condizioni formulate dalla presidente e relatore on. Donatella Ferranti) e ancor di più le proposte emendative emerse in sede referente e poi consolidate dalla fiducia posta dal Governo sono intervenute su questioni particolarmente significative quali in particolare l’obbligo dell’assistenza dell’avvocato e la temporaneità della mediazione obbligatoria.
Così, se si volesse tentare di tracciare una linea ricostruttiva di ciò che è accaduto nelle ultime settimane, si potrebbe dire che la mediazione riparte nel segno della obbligatorietà, ma di una obbligatorietà attenuata da una serie di modifiche quali la riduzione delle materie assoggettate al tentativo preventivo, la riduzione del termine massimo di durata del procedimento, la previsione di un primo incontro avente funzione di filtro al cui esito negativo diviene procedibile l’azione giudiziale e non comporta il versamento di compenso all’organismo di mediazione.
Ma il nuovo modello di mediazione si caratterizza altresì per la decisa valorizzazione del ruolo dell’avvocato, che è chiamato ad assistere le parti sin dal primo incontro e che al raggiungimento dell’accordo conciliativo può concorrere direttamente alla trasformazione dello stesso in titolo esecutivo. Un ruolo strategico quello dell’avvocato nella nuova mediazione le cui caratteristiche potranno determinare il successo o meno della mediazione obbligatoria.
Peraltro, gli avvocati che divengono mediatori di diritto, ma ai quali viene chiesta comunque una specifica formazione per l’esercizio di tale attività, avranno la straordinaria occasione di valorizzare le loro competenze e capacità negoziali nella fase del procedimento, e potranno esplicare le loro specifiche competenze giuridiche al momento della redazione dell’eventuale accordo e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico necessaria all’esecutività del titolo senza dover ricorrere al procedimento di omologazione.
Un ruolo centrale nella rinnovata mediazione è assegnato altresì al giudice, il quale – anche in grado di appello – potrà ordinare alle parti di tentare la mediazione (ma senza indicare l’organismo di mediazione come era previsto nel Decreto “del fare”). L’autorevolezza del giudice e la motivazione che supporterà tale scelta nel provvedimento che prescrive la mediazione costituiranno un importante viatico per un serio tentativo di pervenire a una soluzione negoziale.
Infine, la temporaneità della mediazione obbligatoria che viene ripristinata quale sperimentazione quadriennale costituisce la vera sfida che si apre per la mediazione. Quattro anni per consentire alle parti e agli avvocati di avvicinarsi a un nuovo modo di risolvere le liti. Quattro anni per verificare se la mediazione è davvero uno strumento che può concorrere utilmente a raggiungere soluzioni ne-goziali in grado di soddisfare le parti in tempi brevissimi e con costi assolutamente competitivi. Quattro anni per provare a costruire un percorso culturale che possa avere radici tali da consentire alla mediazione di proseguire il suo percorso senza la necessità di strumenti coattivi. Quattro anni sul campo tra mille regole e contraddizioni per scoprire se la mediazione otterrà la fiducia di utenti e operatori.

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