Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, senza precludere altre negoziazioni volontarie e paritetiche o le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

La domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un’istanza presso l’organismo competente. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

L’istanza deve indicare:

1) l’organismo,
2) le parti,
3) l’oggetto,
4) le ragioni della pretesa.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.