Banca condannata

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Con Ordinanza del 3 giugno 2015 il Giudice fiorentino Dr. Guida ha condannato la Banca per non aver partecipato al procedimento di mediazione al versamento immediato in favore del Bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Ancora una pronuncia, dunque, in merito all’effettiva e personale partecipazione delle parti al tentativo di mediazione, attuata al fine di favorire un recupero del loro rapporto; principio, questo, più volte espresso dai Tribunali di merito, la cui violazione determina, in primis, conseguenze sul regolamento delle spese del giudizio, oltre ad influire sulla procedibilità delle domanda giudiziale.

Ad essere ammoniti, questa volta, sono gli istituti bancari, che nel dichiarare, al primo incontro di mediazione, di non voler procedere oltre, pongono in essere una condotta contraria al disposto normativo: in particolare, la loro mancata comparizione senza giustificato motivo comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8 del D.Lgs n. 28/2010, nonché la valutazione della condotta stessa quale argomento di prova.

Al contrario, a mente della disciplina di cui al D.Lgs 28, è richiesta una valida giustificazione a sostegno della scelta di non comparire, pena la completa attuazione delle regole di legge (art. 8 co. 4 bis D.Lgsl. 28/10).
Altro apprezzabile stralcio della pronuncia in parola si rinviene nella scelta operata dal Tribunale fiorentino di imporre il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, già nella prima udienza, piuttosto che in sede di decisione finale della causa.

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