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Cos'è la conciliazione?

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Vantaggi della mediazione

Esenzione dall'imposta di registro

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti della mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo soggetto a registrazione è esente dall’imposta di registro fino ad un valore di € 100.000. Se il valore dell'accordo supera € 100.000 l'imposta è dovuta solo sugli importi eccedenti (es. se vi accordate per la cessione di un bene immobile del valore di € 190.000, l'imposta dovuta è calcolata solo su € 90.000 (190 meno 100).

Controlli il risultato

Nella mediazione sono le parti a stabilire i contenuti dell’accordo. Nel processo, invece, è il giudice che emette la sentenza, che può essere anche a te contraria.

La mediazione non comporta nessun rischio

Puoi decidere di non accettare le proposte della tua controparte ed iniziare il processo di fronte ad un Giudice.

Efficacia esecutiva

L'accordo raggiunto è titolo esecutivo. Nel caso la tua controparte non rispetti l'accordo puoi attivare subito la procedura esecutiva.

Riservatezza

Le parti ed il mediatore devono mantenere il segreto su tutte le informazioni rivelate nel corso della intera procedura, anche in un eventuale futuro giudizio.

Durata

La mediazione non dura più di 90 giorni dal deposito della domanda, salvo deroga delle parti.

Velocità

l primo incontro è fissato entro trenta giorni e tutti gli incontri successivi sono concordati con le parti.

Costi trasparenti

Il costo della procedura è unico ed è da te conosciuto già prima dell'inizio della mediazione.

Tipi di mediazione

Sono stati previsti, in linea generale, quattro tipi di mediazione:

1) Facoltativa: ogni qualvolta si voglia redimere una controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili.

2) Obbligatoria*: quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a particolari materie, ovvero:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di azienda;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

3) Giudiziale: o delegata, quando è il giudice ad invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

4) Clausola contrattuale: quando l'utilizzo del procedimento di mediazione sia inserito all'interno di un contratto e preveda l'espletamento della procedura di conciliazione obbligatoria prima di poter promuovere azione giudiziale.

Avviare una mediazione civile per la conciliazione di controversie

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, senza precludere altre negoziazioni volontarie e paritetiche o le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

La domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un’istanza presso l’organismo competente. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

L’istanza deve indicare:

  1. l’organismo,
  2. le parti,
  3. l’oggetto,
  4. le ragioni della pretesa.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

Durata della mediazione civile

Il procedimento di mediazione ha una durata di tre mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione (oppure dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa) e non si computa ai fini delle disposizioni sulla cd ragionevole durata del processo.

Prezzi conciliazione – mediazione civile

Criteri di determinazione delle indennità

(I presenti Criteri si intendono parte integrante del Regolamento di Procedura di RAA)

  1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione.
    Nel caso in cui le parti intendano avvalersi del gratuito patrocinio, previsto dall’articolo 76 del d.P.R. 115/2002, sono tenute a comunicarlo a R.A.A, a pena di improcedibilità della richiesta, al momento del deposito dell’istanza o dell’adesione alla mediazione.
  2. Contestualmente alla compilazione dell’istanza si prega di versare, quali spese di avvio della procedura e di mediazione per il primo incontro, l’importo per scaglione di valore come previsto dalle tabelle ministeriali.
    • Valore inferiore a euro 1.000,00 per il primo incontro sono Euro 97,60 (iva inclusa)
    • Valore da Euro 1.001,00 a 50.000,00 spese corrispondere per il primo incontro sono Euro 190,32 (iva inclusa)
    • Valore superiore a 50.001,00 spese da corrispondere per il primo incontro sono Euro 273,28 (iva inclusa)
    • Valore indeterminato spese da corrispondere per il primo incontro sono Euro 224,48 (iva inclusa)
    Oltre ad Euro 10,00 a titolo di spese di notifica forfettarie per ognuna delle parti convocate, nonché ulteriori euro 15,00 a titolo di rimborso spese in caso di richiesta dell’incontro di mediazione in modalità telematica se la parte è sprovvista di firma digitale.
  3. Il valore della lite è indicato dall’istante nel modulo di domanda a norma del codice di procedura civile.
    Qualora il valore non sia indicato, oppure risulti indeterminato o indeterminabile, la Segreteria applicherà automaticamente lo scaglione da Euro 50.001,00 ad Euro 250.000,00. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta superiore, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il nuovo così determinato scaglione di riferimento. Se invece il valore risulta inferiore, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento ma non si potrà scendere sotto lo scaglione tra Euro 10.001,00 e Euro 25.000,00.
    La parte chiamata non può richiedere la revisione del valore della mediazione.
    A seguito del successo del primo incontro programmatico, le spese di mediazione, anche nel caso di mediazione on-line, sono corrisposte per intero prima del successivo incontro di mediazione, salvo conguaglio in base all’esito della medesima. Se l’incontro prosegue immediatamente le spese di mediazione verranno corrisposte prima dell’invio del verbale. Gli eventuali conguagli devono essere predisposti per intero da tutte le parti che hanno partecipato alla mediazione prima del rilascio di ogni verbale da parte della Segreteria. Nel caso di mediazione on-line, ogni parte chiamata che richiede la mediazione on-line dovrà inoltre pagare preventivamente la somma di Euro 50,00 + IVA al provider del servizio indicato da R.A.A.
    Nel caso in cui una parte che ha concordato il rinvio non si presenti al successivo incontro, questa avrà diritto a copia del verbale solamente a titolo oneroso, corrispondendo Euro 100 + Iva + spese postali a titolo di penale, e la mancata presenza verrà annotata “senza giustificato motivo” sul verbale medesimo.
    Dopo il deposito dell’istanza e prima del primo incontro di mediazione, in caso di ritiro dalla mediazione o di transazione extra-giudiziaria, la parte che si ritira è tenuta al pagamento dell’indennità (più IVA e spese postali ), come se la mediazione si fosse svolta con esito negativo. In ogni caso verranno trattenute le spese di Avvio.
  4. La fatturazione, di ogni servizio, ivi compreso il rilascio di ogni documento o verbale a qualsiasi titolo, avrà luogo solamente alla fine della mediazione e verrà inviata alle parti, o ai loro legali, via email. Non verranno emesse fatture parziali relative ad acconti, come ad esempio quelli per le spese di avvio o quelle per il pagamento parzialmente anticipato della mediazione. In caso di accordi o convenzioni RAA si riserva il diritto di proporre un pagamento ed una fatturazione con altre modalità, come ad esempio indicativo e non esaustivo, a posteriori (ivi compresi i diritti di segreteria), ad abbonamento, a rate fisse o a forfait.
    La fatturazione verrà fatta preferibilmente alle parti. Non si potrà fatturare ai legali delle parti a meno di espressa richiesta da parte del legale e autorizzazione di RAA La richiesta di fatturazione da parte del legale comporta la conoscenza e l’accettazione che la parte potrebbe perdere l’eventuale beneficio fiscale di legge.
    I pagamenti delle fatture avvengono tramite bonifico bancario entro 10 gg data fattura. In caso di ritardo si applicheranno gli interessi di legge.
    Eventuali contestazioni di fatture devono essere fatte, a pena di decadenza, entro cinque giorni di calendario, Sabato, Domenica e festivi compresi, dalla ricezione della medesima. RAA deciderà insindacabilmente sulla contestazione.
  5. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi del Regolamento di Procedura.
    Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento. I verbali verranno inviati solamente quando tutte le fatture relative a quella particolare mediazione saranno state saldate. In caso di pagamento in solido di una parte nei confronti di una o più parti che non hanno saldato, il Mediatore è tenuto ad indicare, in qualunque tipo di verbale ed anche a posteriori, la parte che non ha saldato la mediazione. La parte che non ha saldato la mediazione, se vorrà successivamente ottenere il verbale, dovrà pagare il costo della medesima oltre ad Euro 100,00 + IVA + Spese postali. Parimenti la parte che non ha saldato non ha diritto al ritiro di copie di documenti del fascicolo della mediazione.
  6. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. Spetta insindacabilmente alla Segreteria di RAA la decisione se più parti possano essere considerate un unico centro di interessi. Il Mediatore non ha la facoltà di stabilire l’unicità del centro di interessi. L’unicità del centro di interessi deve essere richiesta dalle parti e deve essere stabilita prima dell’inizio della mediazione, a pena di improcedibilità della richiesta. In ogni caso non saranno considerate unico centro di interessi le parti chiamate in una mediazione avente oggetto un’obbligazione divisibile o ove vi sia comunque la possibilità di addivenire ad una decisione differente tra le parti.
    In tutti i casi in cui le procedure si svolgano in sedi diverse da quelle facenti capo a RAA., ai costi indicati nel tariffario allegato al presente Regolamento andranno aggiunti quelli necessari a garantire l’adeguato svolgimento della procedura (a puro titolo di esempio non esaustivo; spese di organizzazioni locali, trasferte per conciliatori ed arbitri, etc) .
    In particolare, nel caso di mediazione con previsione di partecipazione di un largo numero di persone (come ad esempio non esaustivo: mediazioni in materia condominiale) la parte istante dovrà sostenere preventivamente alla mediazione il costo per il noleggio dell’aula dove si svolgerà la mediazione medesima. I costi necessari per l’intervento di professionisti iscritti ad Albi o di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali rispetteranno i criteri del Regolamento di Procedura.
    Qualora il valore risulti espresso in una valuta estera, esso sarà determinato secondo il controvalore in Euro risultante dal cambio espresso dall’Ufficio Italiano Cambi il giorno del deposito dell’istanza.
  7. Le presenti tariffe non comprendono gli eventuali costi di autenticazione, né i costi di omologazione degli atti, che sono interamente a carico delle parti. I costi bancari e postali relativi alle spese di Mediazione sono a carico delle parti. Per ogni mediazione viene calcolato un costo fisso forfettario minimo di spese postali di Euro 15,00 (salvo convenzioni), per ogni singola spedizione, ulteriore rispetto alla convocazione, inviata a quella parte, salvo conguagli superiori finali. Il costo è comprensivo del servizio di prova di consegna.
  8. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come previsti dalla relativa tabella, sono derogabili. RAA ha facoltà di stipulare accordi commerciali e convenzioni con Enti, società e privati professionisti.
  9. I costi dei bolli relativi ai verbali non rilasciati in carta semplice sono a carico delle parti che li richiedono. I costi dell’invio di copie conformi di verbali già inviati alle parti per mezzo diposta elettronica sono a carico delle parti.
  10. Le spese di mediazione devono considerarsi in aggiunta alle spese di Avvio del procedimento.
  11. Oltre all’indennità complessiva le parti dovranno corrispondere le spese vive, così come conteggiate dall’Organismo di Mediazione. In caso di mancata adesione o rifiuto di un parte alla mediazione, o di rifiuto di una proposta conciliativa le spese postali della/e parte/i che non si è/sono presentata/e e/o non accettato la mediazione e/o la proposta conciliativa, saranno a carico della/e parte/i presente/i. Lo stesso criterio si applica per le spese previste dall’art. 5 del Regolamento di Procedura in relazione all’impossibilità di convocazione delle parti.
  12. Tutte le tariffe ed i costi sono indicati al netto dell’IVA, la quale va aggiunta, se dovuta.
    In caso di emanazione di nuove Leggi e/o Circolari Ministerali che disciplinino i criteri delle indennità diversamente da quanto sopra indicato RAA vi si conformerà automaticamente e le nuove disposizioni avranno prevalenza rispetto a quelle qui indicate.

I presenti Criteri si applicano alle mediazioni obbligatorie, a quelle su base volontaria (ivi compresi gli accordi contrattuali), nonché a quelle demandate dal Giudice, con osservanza delle attuali normative vigenti in materia e di quanto verrà successivamente previsto dalla Legge. Per altri procedimenti di mediazione e conciliazione altrove espressamente disciplinati da peculiari normative di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo; mediazioni tributarie, penali, amministrative, di diritto bancario e societario, familiari e di diritto sportivo), RAA stabilirà criteri e tariffe in accordanza alla Legge.

Tutti i pagamenti dovranno essere fatti tramite bonifico bancario sul c/c 5613 acceso presso la Banca dell’Elba, – IBAN IT 89E070 4870740 0000 0000 5613, intestato a RES AEQUAE ADR srl.

Funzionamento della mediazione civile
  • Viene presentata la domanda di mediazione tramite gli appositi moduli presenti sul sito della RAA.
  • Il responsabile dell’organismo designa un mediatore, e fissa l'incontro programmatico tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
  • Viene data comunicazione all’altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari).
  • Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo, su richiesta possono svolgersi anche in modalità da remoto. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole.
  • Gli incontri successivi se necessari saranno concordati con le parti e gli Avvocati fino a conclusione del procedimento di Conciliazione.
    • se si raggiunge l’accordo (conciliazione):
      • il mediatore redige processo verbale;
      • l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, (non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale;
      • il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
      • In alternativa, se tutte le parti sono assistite da Avvocati, l’accordo controfirmato da essi ha valore esecutivo.
    • se non si raggiunge l’accordo:
      • viene predisposto un verbale negativo che ha la funzione di assolvere la condizione di procedibilità per le materie obbligatorie.
Riservatezza della mediazione civile

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione.

Mediatore: gli obblighi

l mediatore e i suoi ausiliari non possono percepire compensi direttamente dalle parti oppure assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati (con l’esclusione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio). Il mediatore, inoltre, deve:

  • sottoscrivere, per ciascuna mediazione per la quale e’ designato, una dichiarazione di imparzialità;
  • informare subito l’organismo e le parti quando esistono ragioni che pregiudichino l’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
  • formulare le proposte di conciliazione rispettando l’ordine pubblico e le norme imperative;
  • corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo. Su istanza di una delle parti, il responsabile dell’organismo può sostituire il mediatore. Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal responsabile dell’organismo, il regolamento individua l’organo competente a decidere sull’istanza.
Mediazione civile e class action

Quando e’ esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.