Viene presentata la domanda di mediazione

Il responsabile dell’organismo designa un mediatore, il quale effettua il primo incontro programmatico tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda

Viene data comunicazione all’altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari)

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo ed il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole.

Nel primo incontro programmatico il Mediatore verifica con le parti e gli Avvocati la volontà di voler proseguire nel percorso di Conciliazione. Se il primo incontro è positivo allora si apre la Mediazione vera e propria. Se è negativo si passa alla fase del Giudizio civile.

Una volta iniziata la mediazione:

se si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti

l’accordo (non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale;
il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

in alternativa, se tutte le parti sono assistite da Avvocati, l’accordo controfirmato da essi ha valore esecutivo


se non si raggiunge l’accordo inizia il processo civile