Il Presidente Canzio a favore della Mediazione

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Canzio: “L’Italia non può fare a meno della mediazione e questa non può essere vista con sfavore pregiudiziale”

Dal discorso per l’apertura dell’anno giudiziario 2013 del Presidente della Corte di Appello di Milano Giovanni Canzio.

La normativa di cui al d. lgs. n. 28 del 2010 è diretta all’obiettivo, comune agli altri Paesi europei (v., in tal senso, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (2010) 12, § 39 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011, sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri) di risolvere al di fuori del contesto giurisdizionale un numero consistente di controversie, talune ‘bagatellari’ ma altre non di lieve entità, e di alleggerire così il devastante carico della pletorica domanda giudiziale, per consentirne un più fluido smaltimento.

Non sono pochi gli aspetti problematici che l’implementazione dei metodi alternativi di composizione delle controversie (ADR: acronimo di Alternative Dispute Resolution) presenta nei rapporti con il processo contenzioso giurisdizionale: l’obbligatorietà e i costi del ricorso (mentre la vera mediazione dovrebbe avere base volontaria e facoltativa), l’assenza di robusti incentivi economico-finanziari per le parti che vi accedono, l’attività di formazione e organizzazione del servizio e delle tecniche di mediazione, il monitoraggio dell’obiettivo parallelo di deflazione del carico di lavoro dei giudici professionali.

Occorre riconoscere il sostanziale insuccesso dell’istituto, segnato prima dalla modestia dei numeri emergenti dai dati statistici, inferiori alle aspettative, e poi dal radicale scrutinio d’incostituzionalità, per difetto di delega, del modello di mediazione obbligatoria, anche se la Corte Costituzionale (sent. n. 272/2012) ha avvertito che il Legislatore ben può intervenire, con legge ordinaria, sulla disciplina della mediazione, prevedendo, in linea con la legislazione europea, ipotesi di obbligatorietà, sempre che non sia precluso l’accesso all’autorità giudiziaria.

Un clima più aperto di riflessione e dialogo potrebbe giovare tanto al cambiamento di approccio culturale per il nuovo ruolo dell’Avvocato, quanto all’individuazione delle migliori prassi attuative di un ‘nuovo’ modello di mediazione, per i profili: della sperimentazione (per un periodo di tre/quattro anni) della procedura obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, accompagnata tuttavia da un filtro di verifica dell’utilità di proseguire il tentativo di conciliazione; dell’effettività del patrocinio del difensore; della riduzione dei tempi e dei costi; del rilievo della mancata partecipazione alla procedura di mediazione nel successivo giudizio.

L’obiettivo della riforma dell’istituto dovrebbe essere quello di aumentare il tasso di accettazione della procedura, sicché risulti implementato anche il numero degli accordi mediati.

L’Italia non può fare a meno della mediazione e questa non può essere vista con sfavore pregiudiziale dai protagonisti del processo civile, chiamati in prima persona a realizzarla in vista degli innegabili benefici connessi a una sua più diffusa applicazione.>>

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