La mediazione castiga gli assenti

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Da “Il Sole 24 Ore”

 

La mediazione castiga gli assenti

 

Meno cinque: da sabato 21 settembre torna l’obbligo di tentare la mediazione civile prima di andare a processo. Le materie sono quasi identiche a quelle previste prima dello stop imposto dalla Consulta, ma ci sono diverse modifiche importanti al procedimento.
Una, in particolare, potrebbe cambiare gli equilibri della conciliazione: il ripristino delle sanzioni per chi non si presenta all’incontro con il mediatore, che erano state introdotte – ma solo per un breve periodo – da una norma di fine 2011. In pratica, una volta arrivati al processo, il giudice condannerà la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione «senza giustificato motivo» a pagare una somma pari al contributo unificato. In più, il magistrato potrà «desumere argomenti di prova» dall’assenza.
Per capire quanto peserà in concreto questa “multa” si può fare riferimento alle controversie portate in mediazione nei mesi scorsi. Ad esempio, secondo i dati del ministero della Giustizia, nel contenzioso condominiale il valore medio della lite è 5mila euro, che corrispondono a 85 euro di contributo. Ma basta concentrarsi su altre materie per accorgersi che le cifre in gioco aumentano. Quando si discute di successioni ereditarie, l’importo medio della causa è 60mila euro, con una sanzione potenziale di 660 euro.
Gli importi potrebbero non sembrare così alti, ma la nuova norma va letta insieme a un’altra delle modifiche dettate dal decreto del fare (Dl 69/2013): l’azzeramento delle spese di mediazione a carico delle parti, in tutti quei casi in cui ci si accorge già al primo incontro che è assolutamente impossibile raggiungere un’intesa. Ad esempio, per una lite da 5mila euro, l’indennità di mediazione è 170 euro; per una da 60mila, invece, arriva a 1.040 euro.
Da un lato, quindi, si punisce chi non partecipa. Dall’altro, si rende “indolore” il fallimento della trattativa. L’incrocio di queste due regole sembra fatto per invogliare le parti – quanto meno – a sedersi intorno al tavolo del mediatore. Aumentando così la percentuale di partecipazione dei contendenti, che finora è stata il tallone d’Achille della mediazione obbligatoria.
Le elaborazioni del ministero della Giustizia dimostrano che trovare un’intesa non è impossibile, anche se ci sono notevoli differenze tra i diversi organismi di mediazione. Le società e gli enti privati, ad esempio, ci riescono in più di metà dei casi. Il problema è che nei primi tre mesi di quest’anno il tasso di presenza non arriva al 30 per cento.
Agli incentivi per la partecipazione si aggiunge l’obbligo dell’assistenza legale in sede di mediazione. Una novità che ha riscosso critiche e apprezzamenti tra gli addetti ai lavori: la parcella dell’avvocato è un costo in più a carico delle parti, ma di fatto il legale è già presente in molte procedure, e sicuramente può offrire consulenza al cliente fin dalla fase di mediazione. Solo per fermarsi all’ipotesi più banale, chi viene convocato dal mediatore potrebbe non sapere che, se non si presenta, rischia di pagare il contributo unificato e offrire al giudice elementi di prova.
Resta da capire quando possa esserci un «giustificato motivo» per non partecipare. Con le vecchie regole si faceva l’esempio classico del consumatore milanese convocato da una società lombarda davanti a un organismo siciliano, solo per rendergli la vita difficile. Ora, con la competenza territoriale degli organismi, questi escamotage sono vietati. E diventa più complicato trovare buone ragioni per ignorare una convocazione.

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