Mediazione delegata

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il termine concesso dal giudice ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione abbia natura perentoria lo si desume dalla stessa gravità dalla sanzione prevista, perchè l’improcedibilità della domanda giudiziale comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, cosi impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico”

Il Tribunale di Napoli, in persona del G.I. Dott. Felice Angelo Pizzi si pronuncia in merito alla competenza territoriale per il procedimento di mediazione, e ai termini perentori per il deposito della domanda.

Il Giudicante, alla cui attenzione è posta una controversia in materia di locazione, chiarisce come la stessa sia materia obbligatoria per l’esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e lo fa con le parole che seguono: “per le mediazioni attivate su disposizione del Giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma 3 D.Lgs. n. 28 del 2010; la domanda di mediazione, va presentata mediante deposito dì un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.”

Nel caso in esame la domanda veniva inoltrata presso un organismo di mediazione incompetente per territorio, con la diretta conseguenza di non aver prodotto alcun effetto.

Il giudice, a quel punto, demandava le parti in mediazione concedendo termine di 15 giorni. Parte attrice presentava la domanda di mediazione, questa volta presso un istituto territorialmente competente, ma oltre i termini perentori concessi.

Il Giudice si esprime sul punto così statuendo: “il termine concesso dal giudice ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione abbia natura perentoria lo si desume dalla stessa gravità dalla sanzione prevista, perchè l’improcedibilità della domanda giudiziale comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, cosi impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico”.

Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la perentorietà dei termini si desume dalla circostanza per cui gli stessi sono tassativamente definiti dalla legge ma anche dal fatto che la normativa connette allo spirare del termine la decadenza dalla facoltà di compiere un atto (nel caso di specie il termine di 15 giorni concesso per la presentazione dell’istanza di mediazione ha carattere perentorio).

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