Il 2 ottobre scorso, il Tribunale penale di Verona è intervenuto in materia di negoziazione con una interessante e innovativa ordinanza. Si tratta di una pronuncia innovativa perché ha il merito di essere tra le prime a trattare la materia dopo l’introduzione del decreto legislativo 130/2015 il quale ha recepito la direttiva dell’Unione Europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: è stato previsto, infatti, l’utilizzo di organismi ADR per tutti i tipi di dispute riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi sorte tra consumatori e professionisti stabiliti nell’Ue, sia in ambito nazionale che transfrontaliero. Nella stessa ordinanza, il giudicante elenca in modo sistematico i casi in cui la negoziazione assistita diviene condizione di procedibilità della domanda.
Il caso sottoposto all’attenzione del giudice Veneto aveva ad oggetto il recupero di somme da parte di un avvocato penalista nei confronti di un imprenditore assistito in giudizio. Il creditore, in tale occasione aveva l’obbligo di esperire, preventivamente, la procedura di negoziazione assistita.
Nel caso di specie, infatti, la circostanza che il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia sia stato giudicato come condizione di procedibilità della domanda deriva proprio dal fatto che l’imprenditore assistito dal legale insoddisfatto non può essere considerato un consumatore, nella nozione confermata dal predetto decreto. il Giudice, pertanto, rileva che la causa in questione rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3, d.l. 132/2014.