Regolamento Camere Arbitrali

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Decreto del Ministro della giustizia recante modalità per costituire camere arbitrali, di
conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1,
comma 3 e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Ministro della Giustizia

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 e in particolare gli articoli 1, comma 3, e 29, comma
1, lettera n);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella seduta del 22 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 30
dicembre 2016;

Adotta il seguente
REGOLAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità del decreto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di
conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all’articolo
29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “consiglio dell’ordine”: il consiglio dell’ordine circondariale degli avvocati;
b) “camera arbitrale e di conciliazione”: l’organismo di cui all’articolo 29, comma 1,
lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
c) “segreteria”: la segreteria della camera arbitrale e di conciliazione;
d) “regolamento”: il regolamento della camera arbitrale e di conciliazione.

CAPO II
CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
Art. 3.
(Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione)

1. I consigli dell’ordine possono, anche d’intesa con altri ordini appartenenti allo stesso
distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l’amministrazione
di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie.
2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell’ordine contenente l’atto costitutivo
e lo statuto che dovrà indicare:
a) la denominazione della struttura;
b) lo scopo;
c) la sede;
d) i criteri per l’adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della
camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.
3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet del consiglio dell’ordine.

Art. 4.
(Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa)

1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica,
amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), la camera arbitrale e di
conciliazione stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria
contabilità.
3. Il consiglio dell’ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale
forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile
verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di
attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.

Art. 5.
(Sede e personale dipendente)

1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell’ordine ove è istituita,
ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell’ordine.
2. La camera si avvale del personale dipendente del consiglio dell’ordine.

CAPO III
ORGANI E FUNZIONI DELLA CAMERA E CRITERI DI DESIGNAZIONE DEGLI
ARBITRI E DEI CONCILIATORI
Art. 6.
(Il consiglio direttivo)

1. La camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal
consiglio dell’ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza,
non superiore:
a) a tre, qualora l’ordine conti sino a duecento iscritti;
b) a cinque, qualora l’ordine conti sino a mille iscritti;
c) a sette, qualora l’ordine conti oltre mille iscritti.
3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio dell’ordine, che potrà
determinarlo in considerazione del numero degli iscritti.
4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti
requisiti di onorabilità:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
b) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.
5. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati
iscritti all’albo, possono essere nominati componenti del consiglio direttivo:
a) gli iscritti da almeno cinque anni all’albo del consiglio dell’ordine;
b) i docenti universitari in materie giuridiche.
6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina,
ai sensi del comma 2, del nuovo consiglio direttivo.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del
consiglio direttivo, il consiglio dell’ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo
componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino
all’insediamento del nuovo consiglio dell’ordine.
8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non
possono essere designati per più di due mandati consecutivi.
9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure
amministrate dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che
ne possa compromettere l’indipendenza e l’autonomia.
10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso
delle spese sostenute per l’adempimento del mandato.

Art. 7.
(Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo)

1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo. Tra i
componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto presidente quello con la
maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera
arbitrale e di conciliazione, determinandone l’ordine del giorno.
3. Il presidente convoca il consiglio direttivo a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti
di comunicazione telematica.

Art. 8.
(Funzioni e compiti del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale
iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A
allegata al presente decreto.
2. L’avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l’area o le aree professionali di
riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al Titolo
IV. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L’avvocato è tenuto a comunicare
immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir
meno dei requisiti di onorabilità.
3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede,
secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande, all’iscrizione dell’avvocato in una
o più aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno il requisiti di onorabilità dell’avvocato
iscritto nell’elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo
procede allo stesso modo quando l’avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto
alle aree professionali di riferimento. Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.
5. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare
prima di assumere l’incarico.
6. Il consiglio direttivo, d’intesa con il consiglio dell’ordine, cura la comunicazione e
l’assunzione di iniziative volte all’informazione, alla promozione e allo sviluppo della
funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti,
istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi
quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

Art. 9.
(Criteri per l’assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione)

1. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell’arbitro o del conciliatore con rotazione
nell’assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l’utilizzo di sistemi informatizzati
in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.
2. Il consiglio direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e
specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l’area
professionale di riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di cui al comma 1.
3. La rotazione automatica nell’assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli
arbitri o i conciliatori sono individuati concordemente dalle parti.
4. Il consiglio direttivo, previa audizione dell’interessato, dispone la cancellazione dagli
elenchi dell’arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni
del codice etico.
5. Nel caso di cui all’articolo 8, comma 4, l’avvocato che viene iscritto nella diversa area di
riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell’avvocato che per ultimo è
stato designato a norma dei commi 1 e 2.
6. Quando è necessaria la sostituzione dell’arbitro o del conciliatore, si procede seguendo la
rotazione automatica prevista dal comma 1.
7. Il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri o dei conciliatori in conformità al
decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
8. Il consiglio direttivo pubblica annualmente nel sito internet del consiglio dell’ordine le
assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del
procedimento.

Art. 10.
(Segreteria)

1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge le funzioni amministrative di
supporto connesse all’attività della stessa camera.
2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:
a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della camera arbitrale e di
conciliazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, all’oggetto del
conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del
procedimento e al relativo esito;
b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali
previsti dal regolamento della camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di
cui alla lettera a);
c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai
procedimenti svolti presso la camera arbitrale e di conciliazione;
d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori,
curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;
f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo, dagli arbitri e dal
conciliatore;
g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

Art. 11.
(Obbligo di riservatezza)

1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni
altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale e di
conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo
svolgimento e l’esito dei procedimenti.
2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di
conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti
e dei lodi.

CAPO IV
INCOMPATIBILITA’ E ONORABILITA’ DI ARBITRI E CONCILIATORI
Art. 12.
(Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:
a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell’ordine presso cui è istituita la camera
arbitrale e di conciliazione;
b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;
c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria:
d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali,
nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e
tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle
lettere a), b) e c).
2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la
durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti
della camera arbitrale e di conciliazione.
3. In ogni caso, l’arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero
un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia
assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
4. Nel corso del procedimento l’arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare ogni
circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico.

Art. 13.
(Requisiti di onorabilità)

1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell’avvertimento.

CAPO V
ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Art. 14.
(Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)

1. Qualora la Camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
adotta specifico regolamento in coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto,
soggetto all’approvazione del consiglio dell’ordine.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 15.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 16.
(Regime transitorio)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione
dell’avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi
sei mesi dalla predetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Roma, addì _________________
Il Ministro della Giustizia
Visto, il Guardasigilli

Tabella A (articolo 8, comma 1)
Aree di competenza professionale
– Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni
– Diritto della responsabilità civile
– Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali
– Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale
– Dritto amministrativo
– Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell’Unione europea

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