31/10/2012 – Codice deontologico forense ed attività di mediatore
Tar Lazio – Roma, Sez. III Quater, 29 ottobre 2012 n. 8858
E’ illegittimo il primo comma dell’art. 55 bis del Codice deontologico forense, nella parte in cui dispone che “le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione” devono essere rispettate dall’avvocato che svolge funzione di mediatore “nei limiti in cui (id est, se e in quanto) dette previsioni non contrastino con quelle del presente Codice”; infatti, il Codice deontologico – che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato alla normativa primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme primarie con lo stesso contrastanti