Tribunale di Bari

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Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, nel confrontarsi con una richiesta di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto, in materia di locazioni, ha rilevato, in fase di seconda udienza avanti al G.I., che, contrariamente a quanto previsto dal Dlgs. 28/2010,  non era stato né disposto né espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, pur essendo intervenuto, giusta  ordinanza del 16 febbraio 2012, il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.

La pronuncia “riparatoria”,  ha stabilito che, essendo l’ordinanza da revocare una diretta conseguenza della prima udienza, anche nell’ulteriore udienza, del 23 febbraio, è stato possibile rilevare l’improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e revocare l’ordinanza precedente che non aveva rilevato tale improcedibilità. (interessante sentenza su “occupazione sine tituolo”  Tribunale di Modena 6 Maggio 2011)

Segue il Testo dell’ordinanza del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Monopoli –

Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, ordinanza del 23.2.2012

…omissis…

  • letti gli atti e sciolta la riserva che precede;
  • letta, in particolare, l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
  • visto l’art. 648 c.p.c.;
  • ritenuto che la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo possa essere concessa soltanto se, oltre alla circostanza che le eccezioni dell’opponente non siano fondate su prova scritta o non siano di pronta soluzione, sussista il requisito del fumus del diritto di credito azionato da parte opposta (cfr., tra le altre, Corte Cost. 89/295; 84/137; Trib. Alessandria 13.5.1997; Trib. S. Maria Capua Vetere 30.9.1999; Trib. Firenze 2.8.1991; Trib. Catania 31.8.1992);
  • ritenuto che, nella specie, le eccezioni sollevate da parte opponente in ordine alla sussistenza del credito non appaino, allo stato, meramente dilatorie e necessitino di un approfondimento istruttorio, sicché non ricorrono gli estremi per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
  • considerato che la presente controversia, che verte in tema di locazioni, è oggetto di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 28 / 2010 , sicché va revocata l’ordinanza resa all’udienza del 16.2. 2012 nella parte in cui è stato disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. con concessione dei termini alle parti per le prescritte integrazioni fino al 15.6. 2012 (si noti che la presente ordinanza costituisce una promanazione di detta prima udienza, sicché anche in questa sede è possibile rilevare l’improcedibilità della domanda);
P.Q.M.
– rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
– revoca in parte qua la suddetta ordinanza e fissa l’udienza. del 4.10. 2012 per l’eventuale prosieguo, avvertendo le parti che la presente controversia è oggetto di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 28 / 2010 .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Monopoli, 23.2. 2012 .
Il Giudice Michele De Palma

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