Tribunale di Milano

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Undicesima CivileIl
Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE; ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies cpc la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. /2015 R.G. in data .2015,
promossa
da S.P.A. …
contro:
Condominio dI ………..
OGGETTO: somministrazione..
* * *
FATTO E DIRITTO
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

2. Decisione
All’esito della notifica dell’ordinanza ingiunzione al contumace, ritualmente avvenuta in data 16.02.2016 a mani dell’amministratore del Condominio convenuto, la detta ordinanza è divenuta definitivamente esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 186 ter e 647 cpc, onde è passata in giudicato.
La domanda di conferma della detta ordinanza-ingiunzione va, pertanto, accolta.
Quanto alla pretesa dell’attrice, diretta alla condanna del Condominio al pagamento delle spese stragiudiziali di cui alla procedura di mediazione avviata ed espletata dall’attrice, senza esito, la domanda attorea è fondata.
Difatti, va innanzi tutto osservato che l’attrice ha fornito prova documentale dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi, pari, al netto di IVA, a
complessivi € 948,00, di cui € 410,00 per compenso dell’organismo di mediazione (€ 50,00 + € 360,00) ed € 538,00, per assistenza legale (docc. 4, 5 e 6 fasc).
Altresì, circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed inadempimento del Condominio Convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’attrice prima dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime
opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del presente giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del Condominio nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso; dunque, il procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario. In definitiva, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare -con minimi costi per il convenuto- il presente giudizio nell’interesse di entrambe
le parti e del sistema Giustizia, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore. Il Condominio va dunque condannato al risarcimento del maggiore danno, ex artt. 1218 e 1224 co. 2 cc, per le spese inerenti la procedura di mediazione esperita, che ammontano ad € 948,00, come risultante dai docc. 4,5 e 6.
3. Spese del processo
Le spese del processo seguono la soccombenza non essendo emersi ex actis elementi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite ex art.91 e ss cpc: il Condominio va dunque condannata a pagare le spese della lite dell’attrice.
Le spese di si liquidano in relazione al valore della controversia,
desumibile dall’entità delle somme effettivamente attribuite alla parte vittoriosa (comprese nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00); nella specie, tenuto conto delle spese per compenso e spese vive, ed accessori, già liquidate nell’ordinanza ingiunzione ((titolo confermato dalla presente sentenza), risulta equo e congruo applicare i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
pari a complessivi € 1.617,50 per compenso, oltre € 42,16 per rimborso spese vive (documentate ex actis) ulteriori rispetto a quelle giù liquidate nell’ordinanza-ingiunzione, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell’Attrice.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda,istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: accoglie integralmente le domande attoree; per l’effetto, letti gli artt. 186 ter e 647 cpc
conferma l’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., emessa dal Tribunale nei confronti del Condominio dI …….. all’udienza del 3.02.2016, n. 4624/2016 rep., notificata il 16.02.2016 e non opposta nel termine, già dichiarata esecutiva all’udienza del 28.04.2016 ; condanna
il Condominio ………. al risarcimento degli
ulteriori danni ex artt. 1218 e 1224 co. 2 c.c., per spese mediazione, nella misura di € 948,00, oltre interessi ex art. 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
Condominio dI ….. a pagare a favore di
S.P.A., ……..a titolo di pagamento integrale delle spese del processo, la somma di € 1.659,66, di cui € 1.617,50 per compenso ed € 42,16 per rimborso ulteriori spese vive ex actis (oltre quelle già liquidate nell’ordinanza ingiunzione), oltre 15% del
compenso per rimborso spese generali forfettario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti, in ragione del regime fiscale dell’attrice.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, pronunciata a Milano il 21.07.2016 ex art. 281 sexies c.p.c., sottoscritta dal Giudice con firma digitale
ed allegata al presente verbale di udienza.
il Giudice
dott.ssa Ilaria Gentile

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