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Decreto c.d. “del fare…”. Il Tribunale di Milano ritiene applicabile alle cause pendenti l’obbligo di tentativo di conciliazione da parte del giudice PDF Stampa E-mail
Sentenze in materia di diritto CIVILE

La previsione contenuta nel decreto c.d. “del fare”che obbliga il Giudice alla formulazione di proposta conciliativa alla prima udienza od, al massimo, entro la fase istruttoria, si applica anche ai giudizi pendenti.

E’ quanto ritiene il Tribunale di Milano che ha formulato questo orientamento in una recentissima ordinanza.

L’indirizzo si fonda sulla mancanza, nel decreto citato, di disposizioni transitorie che comportano l’individuazione della sua efficacia temporale e del termine a quo alla sua  entrata in vigore (e quindi al 21 giugno 2013). 

Per l’effetto (ed al termine per periodo di astensione) i giudici che intendessero condividere l’orientamento, dovrebbero formulare (anche per le causa in cui risulti già superata la fase dell’istruttoria ma non ancora conclusa) la proposta conciliativa, gli avvocati potrebbero non essere pronti a dare riscontro alla proposta, si renderebbe necessario disporre un rinvio per acquisire l’intenro delle parti costituite e la causa verrebbe quindi postergata ad altra data, con buona pace delle finalità di accelerazione del giudizio che il decreto “del fare…” dichiaratamente assume voler perseguire.

Non si trascuri di considerare che a norma dell’ultimo incizo dell’art. 185 bis c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal decreto “Il rifiuto della proposta …senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del merito“.

La nuova norma che prevede il potere/dovere del giudice di rivolgere alle parti una proposta conciliativa o transattiva, in prima udienza e non oltre la fase istruttoria, si applica anche ai processi pendenti. Questo perché il ritocco al codice di procedura civile [1], contenuto nel “Decreto del Fare”, non contiene disposizioni transitorie; pertanto la sua efficacia temporale è legata a quella del decreto legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (nel caso di specie, il 21 giugno 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

 

A sottolineare l’immediata efficacia del nuovo art. 185-bis è una recentissima ordinanza del Tribunale di Milano [2]. Da oggi, dunque, in tutti i processi pendenti, anche quelli per i quali si sia già svolta la prima udienza di comparizione e trattazione, il giudice è tenuto a formulare la proposta conciliativa/transattiva. Infatti, posto che tale obbligo del magistrato può essere svolto non solo in prima udienza, ma anche nella fase dell’istruzione della causa – purché quest’ultima non si sia chiusa – la nuova proposta di conciliazione/transazione andrà formulata in tutte le cause non ancora giunte all’udienza di precisazione delle conclusioni.

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