Il Tribunale di Milano (ord. del 29.10.2013, Giudice Giuseppe Buffone.) ha ritenuto che le parti possano derogare al criterio della competenza territoriale – che appunto prevede di rivolgersi a un organismo pacificatore situato nel luogo dove ha sede il giudice investito della lite – scegliendo invece un altro Organismo, in linea con le regole del processo civile.