Gentile cliente, come previsto dal D.lgs 28/2010, RES AEQUAE ADR ha la possibilità di offrire un servizio di conciliazione on-line, attraverso una videotrasmissione della mediazione visibile ed udibile soltanto dalle parti e dal mediatore, in quanto protetta da password.  La modalità on-line, che evita costosi e lunghi spostamenti, può essere richiesta sia dalla parte istante che da quella chiamata in mediazione.

Di seguito un estratto del Regolamento di Procedura riguardante la mediazione on-line:

 

ART. 7 – PRIMO INCONTRO INFORMATIVO DI MEDIAZIONE

R.A.A. favorisce in tutti i modi la partecipazione delle parti alla mediazione. Esse hanno infatti la possibilità di:

– farsi rappresentare da un procuratore speciale ogni qualvolta non vogliano o non possano intervenire personalmente;

– richiedere il servizio di mediazione on-line nel caso in cui giudichino disagiata la sede di mediazione;

– richiedere un rinvio prima dell’inizio della mediazione, sostenendone i relativi costi;

– richiedere informazioni alla Segreteria, qualora non abbiano chiari i motivi della convocazione

ART. 16 – MEDIAZIONI PER VIA TELEMATICA

La procedura, le mediazioni, la conciliazione e le comunicazioni tra tutte le parti saranno descritte e potranno avvenire anche per via telematica, indifferentemente attraverso i siti www.resaequaeadr.it e www.ioconcilio.com®, oppure attraverso i siti o i portali/software che saranno comunicati successivamente. Ai fini delle procedure telematiche e di tutte quelle ordinarie previste e consentite dalla Legge, i Mediatori e R.A.A. utilizzano preferibilmente la posta elettronica, nonché la firma digitale,  certificata per dare luogo alla trasmissione delle comunicazioni, inviare i verbali di mediazione e la documentazione.  La piattaforma telematica utilizzata dalla società R.A.A. è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

L’utilizzo di piattaforme di comunicazione diverse da quella indicata da R.A.A. (tipo comunicazione via Skype) è possibile solo con l’accettazione espressa di R.A.A.

Spetta esclusivamente a R.A.A. la scelta della modalità e degli strumenti attraverso i quali effettuare le mediazioni on-line.  Se la parte istante decide di utilizzare la modalità di mediazione on-line le parti chiamate possono presenziare personalmente, ma non possono opporsi alla richiesta dell’istante di partecipare  alla mediazione in modalità on-line, né utilizzare tale richiesta come giustificato motivo per la mancata adesione alla mediazione.

Le procedure telematiche eviteranno alle parti di doversi materialmente incontrare presso gli uffici di R.A.A., saranno facoltative e potranno avere luogo  solo per le parti che le chiederanno, previo assenso di RAA, e senza pegiudizio per le parti che decidano di essere fisicamente presenti.   In caso di rifiuto da parte di R.A.A. la mediazione avrà luogo con la presenza fisica di tutte le parti. Per l’applicazione delle procedure on-line non è necessario il consenso della/e parte/i istante/i. La procedura si concreterà in un servizio di mediazione on-line che, tramite l’utilizzo di webcam e microfono, permetterà alle parti, di risolvere le loro controversie in videoconferenza. Ai fini di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati verrà preventivamente assegnata alle parti una specifica password “riservata e personale”, che sarà comunicata direttamente dalla Segreteria a ciascuna di esse.

Con l’utilizzo del servizio di mediazione on-line tramite la password suddetta la parte dichiara di essere personalmente presente in mediazione, giacchè la password in questione non è cedibile o comunicabile a terzi. In questo modo, per mezzo di un collegamento veloce Internet (tipo ADSL), le parti quindi potranno parlare tra loro congiuntamente e o separatamente con il Mediatore, inviarsi file contenenti documenti, e tentare di raggiungere un accordo, esponendo le proprie richieste, attraverso un sistema protetto di conferenza on-line in video ed audio.

Le password verranno inviate esclusivamente e direttamente alle parti, anche in presenza di richieste di invio dei propri Avvocati e anche se le mediazioni si svolgeranno presso gli studi degli Avvocati. In caso di accordo conciliativo, le parti riceveranno tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata l’originale del verbale di accordo che si impegnano a sottoscrivere.

L’impiego di sistemi di registrazione audio-video all’insaputa degli altri partecipanti alla procedura è tassativamente vietato. Tutte le informazioni ed i dati personali che verranno comunicati a R.A.A., non potranno essere diffusi a terzi, se non nei limiti strettamente necessari alle finalità del procedimento e le password saranno valide solamente per quella singola mediazione. Per tutto quanto non espressamente previsto per le procedure telematiche si applicano, in quanto compatibili, le procedure normali così come disciplinate dal presente Regolamento e dalle disposizioni di Legge.

Ferma restando la competenza territoriale prevista dalla Legge, l’implementazione di un servizio di mediazione “on-line” implica che non possa essere accolto come giustificato motivo per la mancata partecipazione alla mediazione la distanza (cd “sede disagiata” o “distante”, o “non naturale per diritto o contratto”)  tra la sede di mediazione ed il luogo di residenza, domicilio o domicilio legale  delle parti. Tramite la mediazione on-line le parti hanno infatti possibilità di evitare spostamenti e/o trasferte risparmiando tempo, e il costo addizionale del servizio è inferiore a quello di trasferta. La mediazione on-line infatti favorisce gli incontri in tutti quei casi in cui la parte non possa o non voglia spostarsi, o non abbia la possibilità di nominare un procuratore speciale.

R.A.A. si conforma alle procedure contenute nella Direttiva 2013/11/UE ed al Regolamento UE n° 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori