Il mediatore e i suoi ausiliari non possono percepire compensi direttamente dalle parti oppure assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati (con l’esclusione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio). Il mediatore, inoltre, deve:

  • sottoscrivere, per ciascuna mediazione per la quale e’ designato, una dichiarazione di imparzialità;
  • informare subito l’organismo e le parti quando esistono ragioni che pregiudichino l’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
  • formulare le proposte di conciliazione rispettando l’ordine pubblico e le norme imperative;
  • corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo. Su istanza di una delle parti, il responsabile dell’organismo può sostituire il mediatore. Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal responsabile dell’organismo, il regolamento individua l’organo competente a decidere sull’istanza.