Sono stati previsti, in linea generale, tre tipi di mediazione:

1) facoltativa, anche all’interno di un rapporto contrattuale, quando viene liberamente scelta dalle parti;

2) obbligatoria*, quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a particolari materie, ovvero:

 

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di azienda;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;


3) giudiziale, o delegata, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

L’istituto della mediazione non può riguardare:

 

  • i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
  • i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile;
  • i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
  • i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
  • i procedimenti in camera di consiglio;
  • l’azione civile esercitata nel processo penale.

*Dichiarata parzialmente incostituzionale con sentenza del 24 ottobre 2012