26-03-2012 SIntesi punti trattati nel Convegno Unioncamere

Res Aequae Adr  > News >  26-03-2012 SIntesi punti trattati nel Convegno Unioncamere
0 Comments

1. Parità ed equità di trattamento tra Organismi Pubblici e Privati.

La Risoluzione del 29 novembre 2011, n. 113 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attività di mediazione si qualifica come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi. Il Provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento degli Affari di Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 04 novembre 2010 approva i modelli di domanda di iscrizione al registro degli Organismi di Mediazione distinguendo tra Pubblici e Privati. In particolare gli Enti Pubblici costituiti dagli ordini professionali degli avvocati godono di specifiche agevolazioni che contribuiscono al finanziamento indiretto dell’attività di mediazione, gli stessi, diversamente dagli Organismi Privati, sono privi di oneri di tipo logistico, perché svolgono l’attività di mediazione dentro strutture pubbliche e di tipo contributivo, perché non sono obbligati, così come prevede lo stesso provvedimento del Direttore Generale, ad assumere personale per il funzionamento dell’organismo ma utilizzano personale attraverso distacco Inail. Ad aggravare tale divario nei confronti degli Organismi Privati, il D.M. 180/2010 all’art. 4 comma 2 lettera a), impone che gli stessi devono accreditare una sede differente almeno in un’altra provincia in cui opera la sede principale e pertanto sono obbligati ad assumersi ulteriori oneri per il mantenimento delle stesse. A questo punto, alla luce della risoluzione del 29 novembre 2011 dell’Agenzia delle Entrata, appurato che l’attività di mediazione si qualifica come una attività economica organizzata in forma di impresa e che la stessa non può considerarsi riconducibile tra le attività non commerciali di tipo pubblicistico, ci chiediamo come e quando il Ministero si occuperà di colmare il divario venutosi a creare e mettere fine a meccanismi che generano una non corretta concorrenza di mercato e danni economici a discapito degli organismi privati che non godono di tali benefici.

2. Avviare i controlli e le verifiche sugli accreditamenti

Il D.M. 145/2011 da facoltà, al Direttore Generale della Giustizia Civile, di avvalersi dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, ma allo stato attuale abbiamo la percezione che i controlli stentano a partire. Questa facoltà deve essere avviata nel più breve tempo possibile. Abbiamo la necessità di certezze e chiarezze che, grazie anche ai controlli, possono salvaguardare il lavoro e la dedizione di quegli Organismi che vogliono svolgere attività di mediazione nel massimo rispetto delle regole e della qualità. Abbiamo riscontrato diversi regolamenti di Organismi costituiti presso gli Ordini forensi che obbligano l’assistenza legale, contravvenendo alla libertà di avviare procedimenti senza l’ausilio di in avvocato. Abbiamo riscontrato che l’Organismo di Mediazione dell’Ordine di Napoli non accetta nuove istanze e non da alcuna spiegazione sulla sua inoperatività. Ci hanno segnalato che l’Organismo costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano non ha neanche i modelli o copia del regolamento per avviare le mediazioni e che non accetta istanze se non è indicato il nome del legale. Sappiamo che molti Organismi presso gli Ordini forensi, non inviano le statistiche richieste mensilmente dall’ufficio Statistico del Ministero. Abbiamo segnalato al Ministero della Giustizia una serie di presunte irregolarità, come ad esempio l’esistenza di Enti di Formazione accreditati mediazione che effettuano corsi per mediatori on-line. Tutto ciò non ha sortito a nulla. La latitanza del Ministero sta contribuendo ad una continua denigrazione di questo istituto da parte dei detrattori, sta permettendo il proliferarsi di improvvisati e di “furbi”, sta concorrendo al boicottaggio messo in atto da una parte degli avvocati. Vogliamo risposte, vogliamo i controlli, vogliamo essere riconosciuti come qualificati e professionali.

3. Il potenziamento dell’Ufficio preposto alla gestione amministrativa degli Organismi

Con la circolare del 13 giugno 2011 il Direttore Generale degli Affari di Giustizia Civile chiarisce, sotto il profilo normativo, la soluzione che si ritiene di dovere applicare ai procedimenti amministrativi attraverso l’uso del silenzio assenso. L’utilizzo dei dispositivi normativi previsti dalla legge 241/90 in caso di silenzio assenso hanno generato una incontrollata ed incontrollabile mole di documentazione che giace negli uffici del Ministero. Allo stato attuale non si è in grado di quantificare quanti mediatori sono stati formati e quanti hanno richiesto l’accreditamento. Gli Organismi di Mediazione non sono in grado di verificare se il mediatore che richiede l’iscrizione ha già, attraverso un altro organismo, inviato al ministero le documentazioni necessarie all’accreditamento e dunque è costretto a duplicare ed inviare gli stessi medesimi documenti. Il Ministero di contro riceve, per uno stesso mediatore che ha richiesto l’iscrizione presso 5 organismi, un numero pari di modelli che contengono la stessa medesima documentazione e se a questo aggiungiamo che lo stesso mediatore nell’arco della sua attività ha la possibilità di richiedere la cancellazione da un organismo per iscriversi ad un altro, il numero di duplicati di documenti si moltiplica senza controllo. Il D.M. 145/2011 introduce un nuovo onere nei confronti degli organismi, gli stessi dovranno assicurare ai mediatori la partecipazione a 20 procedimenti di mediazione in due anni in forma di tirocinio assistito. Ma non essendoci un albo nazionale dei mediatori e non essendoci indicazioni su procedure e moduli da utilizzare, ogni Organismo sta approntando, alla buona, forme di certificazioni o libretti formativi. Le cose si complicano se il mediatore è iscritto a più Organismi, perché, non essendoci una conformità di moduli e procedure, non si sa chi, quando, come e cosa dovrà essere inviata al Ministero per ottemperare a quanto previsto dal D.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *