Codice di autoregolamentazione

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Su impulso di alcuni organismi operanti da oltre quindici anni nel campo della mediazione, e di esperti riconosciuti della materia, è stato reso pubblico oggi un Codice di regole, semplici e incisive, volte ad accrescere significativamente la trasparenza dell’attività, interna ed esterna, degli organismi di mediazione iscritti al registro ministeriale di cui al decreto legislativo 28/2010. Lo scopo finale del Codice è quello di aumentare il grado di fiducia degli utenti del servizio di mediazione, agevolando pertanto il ricorso a questa procedura di ADR, e di fornire ai litiganti e ai loro avvocati una scelta più consapevole tra i vari operatori.

Facile e piena conoscibilità dei responsabili dell’organismo e della sua struttura interna, dei curricula dei mediatori, delle statistiche, delle regole e dei costi del servizio; netta distinzione tra l’attività di mediazione e altre, se compatibili, eventualmente svolte dall’organismo; pieno rispetto della normativa vigente; capacità organizzativa e finanziaria oggettivamente adeguata. Informazioni determinanti, per le parti e i loro avvocati, al fine di scegliere “senza sorprese” un organismo di mediazione. Questi i punti qualificanti del Codice, che indubbiamente “alza l’asticella” dei requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente, anche rispetto ad altri paesi europei.

Tutti gli organismi di mediazione, pubblici e privati, in possesso dei requisiti descritti nel Codice potranno fregiarsi di un apposito “marchio di trasparenza”, simboleggiato da una lente d’ingrandimento e un tavolo di mediazione, che sarà promosso in sede nazionale e comunitaria. Il rispetto del Codice sarà monitorato da un gruppo di valutazione indipendente, cui partecipano personalità conosciute nel campo della risoluzione alternativa delle controversie. Il codice sarà presentato ufficialmente il 6 marzo 2015, nel corso di un incontro organizzato presso la sala Vanvitelli dell’Avvocatura di Stato. Il programma dettagliato della presentazione sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Maggiori informazioni, per il momento, sono disponibili sui siti Internet di: ADR Center, Quadra e Resolutia.

 

Codice di autoregolamentazione degli organismi di mediazione

Gli organismi di mediazione aderenti al presente codice di autoregolamentazione, autorizzati a esporre il logo di identificazione sotto riportato, rispettano i seguenti principi.

1. Trasparenza. Per agevolare le parti di una lite e i loro avvocati a compiere una scelta consapevole tra i diversi fornitori del servizio di mediazione, gli organismi di mediazione aderenti al Codice di autoregolamentazione (“organismi aderenti”) hanno un loro sito internet attivo che fornisce almeno le seguenti informazioni: oggetto sociale; nome del responsabile dell’organismo; nome di soci, associati, responsabili e finanziatori; regolamento di procedura con i criteri di nomina dei mediatori; statistiche dettagliate e aggiornate almeno semestralmente sulle procedure gestite. Sul medesimo sito sono consultabili inoltre i nomi e i curricula di tutti i mediatori, con in evidenza i dettagli del percorso formativo minimo previsto dalla legge e di quello ulteriore. Infine, le indennità di mediazione sono indicate in modo chiaro e facilmente calcolabile.

2. Esclusiva o autonomia dell’attività di mediazione. Gli organismi aderenti esercitano di principio la propria attività in via esclusiva. Qualora l’organismo, ovvero la società o ente cui esso afferisce, esercitino altre attività professionali e/o d’impresa, queste dovranno essere chiaramente indicate e distinte, al fine di evitare confusione e improprie commistioni.  In ogni caso, gli organismi aderenti non esercitano, direttamente o indirettamente, attività di consulenza o assistenza in favore di singole parti di una lite. Gli organismi aderenti si astengono altresì da qualsivoglia attività che ne mini, o dia anche solo la ragionevole impressione di minarne, la neutralità e indipendenza.

3. Rispetto della normativa. Gli organismi aderenti rispettano scrupolosamente la normativa in materia di mediazione e, in caso essa si presti a diverse interpretazioni, chiedono chiarimenti scritti al Responsabile del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia.

4. Capacità organizzativa e finanziaria. Gli organismi aderenti possiedono una capacità organizzativa e finanziaria adeguata a garantire agli utenti sedi adatte per gli incontri di mediazione, personale di segreteria adeguatamente formato e in numero sufficiente per i casi da gestire, il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e privacy, e in generale standard elevati di qualità gestionale. In ogni caso, gli organismi possiedono un adeguato capitale sociale o fondo di garanzia, in relazione al numero di procedure e sedi gestite. Inoltre, gli organismi remunerano i mediatori per lo svolgimento delle loro prestazioni professionali.

5. Promozione e pubblicità. Gli organismi aderenti svolgono eventuale attività promozionale e pubblicitaria in modo veritiero e rispettoso dei doveri professionali di dignità e decoro.

6. Gestione dei reclami. Gli organismi aderenti indicano chiaramente nel sito internet, e nelle comunicazioni rilevanti alle parti, le modalità e i recapiti per segnalare eventuali reclami al Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia.

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