Corte di Giustizia Europea

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Dopo la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale nello scorso anno e la successiva e recentissima reintroduzione da parte del Governo Letta, è appena arrivata l’attesa sentenza della Corte di Giustizia Europea, chiamata, qualche tempo fa, a pronunciarsi sulla euro-legittimità dell’istituto rispetto alle norme UE.

 

Ebbene: nulla di fatto, o meglio: il contesto normativo italiano – osservano i giudici di Lussemburgo – è cambiato rispetto al momento della rimessione della questione alla Corte, essendo appunto intervenuta la sentenza della Consulta. Pertanto la Corte non può pronunciarsi. Sentenza di non luogo a procedere, dunque, poiché il quadro attuale non è più quello descritto dal giudice di rinvio.

 

È questo l’esito della sentenza pubblicata stamattina dalla Corte di Giustizia e tanto attesa dagli operatori del diritto [1].

 

Tutto sommato si tratta di un pareggio: perché la Corte non dice né se la mediazione sia euro-compatibile, né se non lo sia. Tutto lascia piuttosto pensare che la questione verrà riproposta di nuovo, alla luce delle recenti modifiche introdotte con il decreto del “fare” [2].

 

Qualcosa, però, i giudici comunitari l’hanno detta. La sentenza in commento ricorda come, in base alle norme europee [3], per “mediazione” si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

La Corte Europea prosegue nel ritenere che “il legislatore nazionale ben può rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”.

 

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