Ddl in tema di Omologazione

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Disegno di legge in tema di omologazione del verbale di accordo, ex art. 11, d.lvo 28/2010 (Proposta)

 

Premessa

Il Decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5 marzo 2010, n. 53) recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” ha introdotto l’istituto della mediazione.

La logica sottesa è quella dell’A.d.r. (Alternative Disputation Resolution): trovare un sistema alternativo alla giustizia che passa dai Tribunali, in questo caso, tramite una giustizia consensuale.

La normativa è stata strutturata con una condizione di procedibilità, così che – per le materie tipizzate all’art. 5 comma 1 del suddetto decreto – prima di presentare la domanda giudiziale, è obbligatorio esperire un procedimento di mediazione presso Organismi accreditati al Ministero della Giustizia ed inseriti in un apposito elenco.

I primi dati ministeriali

Le statistiche del Ministero della Giustizia dimostrano che l’istituto è destinato ad essere utilizzato molto nelle controversie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione.

Quando l’aderente compare dinanzi al mediatore, è raggiunto l’accordo nel 48% dei casi (dato aggiornato al 31 marzo 2012).

Pertanto, è oggettivamente un istituto che sta riducendo – per le materie più rilevanti – il potenziale contenzioso in misura significativa.

Il verbale

Il mediatore redige un verbale positivo o negativo, dipendente dal raggiungimento di un accordo o meno.

E’ previsto il principio generale in base al quale “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”, ex art. 3 comma 3 d.lvo. 28/2010.

Per quanto attiene l’istanza, all’art. 4 è scritto che deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Per quanto attiene il verbale, nulla è detto di preciso, in quanto l’art. 11 si limita a menzionare un “accordo amichevole” ed un “processo verbale”; viene solo indicato che “il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”.

E’ poi aggiunto all’art. 12 che il contenuto del verbale – se non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative – è omologato, su istanza di parte e “previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo; il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.

Necessarie precisazioni

La redazione di un verbale che possa essere omologato è fondamentale, sia per il concreto funzionamento dell’istituto, e sia per il rispetto della volontà delle parti volta ad ottenere un verbale idoneo a divenire titolo esecutivo.

D’altronde, il presidente del tribunale è pienamente legittimato a non procedere ad omologa, laddove il verbale non soddisfi il requisito della regolarità formale.

Tuttavia, la “regolarità formale” è concetto attualmente vago perché:

-nessuna norma del d.lvo 28/2010 disciplina la forma o il contenuto minino di un verbale (positivo o negativo);

-anzi, sembra valere il principio generale della libertà delle forme, purtuttavia non concretamente predicabile, ai fini dell’omologa, visto che è previsto un accertamento della “regolarità formale” da parte del presidente del tribunale.

Appare, poi, contraddittorio che sia stato previsto un contenuto minimo per l’istanza, ma non per l’accordo, quando la prima è concretizzabile da un cittadino non esperto della materia, diversamente dal secondo.

Pertanto al fine di rendere più chiara la normativa, assicurando maggiore stabilità all’accordo ed alla volontà delle parti, si rende necessario – e non rinviabile – una modifica legislativa.

 

Disegno di Legge

All’art. 11 del Decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

L’accordo di cui al comma 1 e la proposta di conciliazione, redatti per iscritto e sottoscritti ai sensi dei commi successivi, devono contenere, ai fini dell’omologazione di cui all’art. 12, l’indicazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti legali, l’oggetto in conformità all’art. 1346 c.c., data ed ora.

In ogni pagina dell’accordo, o della proposta, deve essere indicato, in modo visibile, il nome dell’Organismo presso cui si svolge la mediazione, unitamente al numero di registro del medesimo presso il Ministero della Giustizia.

 

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