E’ nata UNAM

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E’ nata UNAM – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

L’UNIONE NAZIONALE AVVOCATI per la MEDIAZIONE (UNAM) è l’Unione dei professionisti del mondo forense e dei giuristi d’impresa che sostengono e promuovono la negoziazione, la mediazione e le metodologie consensuali in genere, quali modalità privilegiate e appropriate di risoluzione delle controversie.

L’obiettivo principale che si pone UNAM è quello di promuovere e diffondere, in ambito forense, una cultura della risoluzione consensuale del contenzioso, attraverso principalmente il ricorso alla mediazione ed alla negoziazione diretta tra le parti, assistite da un avvocato.

Altri obiettivi che si pone UNAM sono:

– costituire una rete di professionisti del mondo forense particolarmente sensibili ed avvezzi alla risoluzione consensuale e negoziale delle controversie, identificabili per la loro stessa appartenenza ad UNAM;

– approfondire, studiare ed elaborare modelli avanzati di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché percorsi formativi per professionisti che vogliano proporsi come esperti di questo approccio;

– promuovere ed implementare, nel pieno rispetto del quadro normativo e deontologico forense, una forma di specializzazione per tutti gli avvocati che siano interessati a pubblicizzare la loro peculiare propensione ed esperienza per la risoluzione consensuale e negoziale delle controversie.

IL MANIFESTO DI UNAM

Tutti i professionisti aderenti ad UNAM si riconoscono nei punti del seguente manifesto di promozione della mediazione, della negoziazione e delle soluzioni consensuali.

1) L’avvocato riconosce che la risoluzione consensuale ed autonoma di una controversia, attraverso un’attività di mediazione o di negoziazione diretta tra le parti, assistite dagli avvocati, costituisce un metodo di risoluzione del contenzioso efficace, rapido ed economico, ove sia favorita la piena consapevolezza delle parti con riguardo ai propri diritti ed alle diverse prospettive di tutela.

2) Nell’esercizio della propria attività di consulenza e assistenza, l’avvocato si impegna a promuovere e proporre la negoziazione e la mediazione come primo approccio alla risoluzione della controversia, avendo riguardo all’interesse primario del cliente ed alla natura della stessa controversia.

3) Prima di introdurre un giudizio, l’avvocato si impegna concretamente a valutare, prospettare e discutere con il cliente la possibile apertura di una trattativa con la controparte sulla soluzione della controversia e, ove tale via non sia percorribile, la possibile attivazione di un procedimento di mediazione. L’avvocato riconosce che la mediazione presenta un rilevante valore aggiunto, derivante dalla presenza del terzo e dall’efficacia del suo intervento, che può risultare determinante rispetto alla semplice negoziazione diretta tra le parti, sia pure assistite dagli avvocati.

4) Ove il cliente sia stato convocato in mediazione o comunque invitato a trattare la soluzione di una controversia, l’avvocato si impegna a valutare attentamente con il cliente stesso l’opportunità di aderire all’invito, rispondendo comunque alla controparte e motivando l’eventuale diniego.

5) Ove l’avvocato ritenga che la determinazione del cliente ad attivare un giudizio o a resistere in un giudizio da altri attivato, integri le fattispecie di cui al primo comma dell’art. 96 c.p.c., è tenuto ad informare il cliente stesso sulle possibili conseguenze, eventualmente rinunciando al mandato ove la mala fede o la colpa grave del proprio cliente esponga lo stesso avvocato a possibili violazioni della legge professionale o del codice deontologico. In ogni caso, l’avvocato si impegna a richiamare l’attenzione del proprio cliente sulla necessaria diligenza nel valutare l’attivazione o la resistenza in giudizio, fornendo le opportune informazioni con riguardo alle prospettive prevedibili di fondatezza o meno dell’azione.

6) L’assistenza dell’avvocato in sede di mediazione o di negoziazione diretta tra le parti in lite, costituisce un fondamentale presidio di tutela del diritto della parte, assicurando quella piena consapevolezza del cliente che consente una libertà di scelta in sede di composizione consensuale del contenzioso. L’attività di assistenza stragiudiziale svolta dall’avvocato deve essere correttamente remunerata, anche in relazione al vantaggio conseguito dal cliente in termini di rapidità di risoluzione della controversia, soprattutto in caso di esito positivo. È dovere dell’avvocato prospettare un preventivo del proprio compenso, evidenziando e distinguendo la prestazione di assistenza in sede di mediazione o negoziazione assistita, oltre che per la redazione dell’eventuale accordo, nonché il risparmio in termini di attività successive evitate.

7) Nel rapporto con il collega di controparte, in sede di mediazione, di negoziazione o di qualsiasi altra trattativa, l’avvocato è tenuto a prestare la massima collaborazione in funzione della possibile risoluzione consensuale della controversia, in ogni caso tenuto conto dell’interesse primario del cliente e della natura della controversia. Ove l’adesione al presente manifesto sia stata volontariamente resa pubblica dall’avvocato, questi è tenuto al rispetto di tutti i principi in esso contenuti.

8 ) Il ruolo di assistenza e consulenza svolto dall’avvocato, così come la funzione dell’avvocatura nel suo complesso, contribuisce a sensibilizzare e responsabilizzare le parti con riguardo ad un utilizzo consapevole e non abusivo della giurisdizione, favorendo il ricorso ai metodi consensuali stragiudiziali, ove questi siano ritenuti appropriati alla risoluzione del caso concreto ed all’interesse primario delle parti.

9) L’avvocato che vuol proporsi alla propria clientela per una peculiare attitudine alla risoluzione negoziale delle controversie ed alla assistenza in sede di mediazione deve curare la propria formazione sulla normativa e sulla giurisprudenza di riferimento, sulla pratica e sulle tecniche di mediazione e negoziazione, nonché sulle principali componenti comunicazionali, emotive e psicologiche che afferiscono al contenzioso in genere. Resta fermo il dovere di competenza sulla singola materia oggetto di controversia.

www.unam.it

 

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