Giudice di Pace di Nocera Inferiore

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“l‘ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte dal momento che l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile

Con sentenza del 16 marzo 2016 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore si pronuncia in merito al primo incontro di mediazione dichiarando l’improcedibilità della domanda giudiziale stante l’assenza ingiustificata di parte attrice alla mediazione ex art. 5 secondo comma D.Lgs 28/2010, quella cioè disposta d’ufficio.

Il Giudicante richiamando la giurisprudenza maggioritaria (tra le altre Trib. Vasto 9.03.2015), aderisce all’orientamento unanime consolidatosi in materia, secondo cui in relazione al primo incontro di mediazione “l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte dal momento che l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile”

A sostegno di tale tesi, alcuni principi ormai accertati: il primo è che la natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti (anche e soprattutto) le parti di persona. L’istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. E’ chiaro che la semplice presenza dei legali è in netto contrasto con questo principio.

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