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Torna l’obbligo di mediazione

 

Marco Marinaro

La nuova mediazione riparte, dopo un profondo maquillage, dal 21 settembre prossimo, proprio dal punto nel quale era stata fermata dalla sentenza 272/2012 della Corte costituzionale. L’obbligo, per determinate controversie, di tentare di trovare un accordo prima di rivolgersi al giudice è stato infatti reintrodotto dal Dl del fare (69/2013) dopo la bocciatura della Consulta delle norme contenute nel Dlgs 28/2010.
Sono state soprattutto le pressanti raccomandazioni Ue derivanti dalla profonda crisi della giustizia civile a richiedere interventi in grado almeno di avviare un percorso virtuoso utile a riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta di giustizia, riducendo il tasso di litigiosità e riattivando meccanismi di pacificazione sociale in grado di deflazionare il carico degli uffici giudiziari italiani.
La nuova mediazione è figlia di una complessa sintesi, con soluzioni a tratti contraddittorie. Il testo di riferimento, approvato dal Governo, è infatti transitato dapprima in commissione Giustizia alla Camera, dove ha ottenuto un parere favorevole con molteplici condizioni, e poi nella sessione congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio che, in sede referente, hanno votato una lunga serie di proposte emendative sulle quali poi il Governo ha ritenuto di porre la fiducia.
Ritorna così la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma in una versione sperimentale e, quindi, temporanea (per quattro anni).
Il ruolo dei legali
Nella procedura diventa centrale il compito dell’avvocato. Intanto, agli avvocati è riconosciuto lo status di mediatori di diritto. Le parti, poi, dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura. E, nel caso di accordo conciliativo tra le parti, l’avvocato potrà certificare la conformità dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico, attribuendogli così efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La durata del procedimento non potrà eccedere i tre mesi e già nel primo incontro, qualora fosse dichiarata l’indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo svolto sarà ritenuto compiuto per poter procedere giudizialmente; in tal caso le parti non dovranno versare alcun compenso all’organismo di mediazione.
La competenza territoriale
Viene introdotta la competenza territoriale per gli organismi di mediazione; così la domanda di mediazione dovrà essere presentata depositando un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (una norma analoga è stata inserita in materia di liti condominiali con la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013).

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