Incontro di programmazione nella Mediazione

Res Aequae Adr  > News >  Incontro di programmazione nella Mediazione
0 Comments

  • L’incontro di programmazione
    Il nuovo art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 istituisce “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione … ’’.
    L’introduzione dell’incontro di programmazione costituisce una innovazione rispetto alla vecchia norma, in quanto tende all’effettuazione di una verifica, per alcuni considerata preliminare rispetto al procedimento di mediazione.
    Indubbiamente tale asserto non è infondato, in quanto il primo incontro, così come normato, vale ad istituire una sorta di filtro tendente a verificare la sussistenza delle condizioni poste per il prosieguo del procedimento.
    Tuttavia ciò non sta a significare, come erroneamente scritto da qualche autore, che solo l’incontro preliminare sarebbe condizione di procedibilità e ciò per una serie di motivi.
    In primis non si può considerare l’incontro di cui all’art. 8 comma 1 quale fase autonoma e svincolata da tutta la struttura procedimentale successiva, della quale, per contro, l’incontro stesso è parte integrante ed inscindibile.
    In effetti il primo incontro non è che la prima fase del procedimento di mediazione ed implica la funzione di verifica e programmazione per le successive fasi, alle quali appartiene e nelle quali è insito ed incluso.
    Se, invece, consideriamo l’incontro preliminare quale fase extraprocedimentale, peraltro autonoma, non integrata nell’ambito del procedimento, conferiamo allo stesso una funzione completamente diversa da quella voluta dal Legislatore.
    Affermare, poi, che solo l’incontro di programmazione sia condizione di procedibilità, contraddice la ratio stessa della norma, in quanto la condizione di procedibilità viene assolta con l’esperimento della procedura e la circostanza che la stessa possa concludersi negativamente nel corso del primo incontro, non vale a conferire allo stesso valenza di fase autonoma del procedimento, in quanto è e rimane eminentemente quale primo atto procedimentale, all’interno del quale vengono compiute determinate azioni, volte a verificare la sussistenza dei presupposti per il prosieguo della procedura e, in caso affermativo, programmarne le successive fasi.
    Di fatto, come correttamente altro autore asserisce, l’incontro è già mediazione e gli unici effetti, ove le parti decidessero di non proseguire, sono economici come previsto dal nuovo comma 5-bis dell’art. 17

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *