La nuova mediazione

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Di seguito gli elementi di novità in materia di mediazione civile rispetto alla precedente normativa:

SINISTRI STRADALI ESCLUSI DALLA OBBLIGATORIETA’ DELLA MEDIAZIONE CIVILE

COMPETENZA TERRITORIALE
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

DURATA DI 4 ANNI DELL’OBBLIGATORIETA’ DELLA MEDIAZIONE CIVILE
La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore.

OBBLIGATORIETA’ DELLA ASSISTENZA LEGALE IN MEDIAZIONE
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

IMMEDIATA ESECUTORIETA’ DEL VERBALE DI MEDIAZIONE IN PRESENZA DEGLI AVVOCATI
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

POSSIBILITA’ DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL’USUCAPIONE (modifica dell’art. 2643 c.c. Atti soggetti a trascrizione)
All’articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente: 12 -bis – Gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO
Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense.

PRIMO INCONTRO GRATUITO COL MEDIATORE
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.

In merito a quest’ultimo punto, la norma non distingue tra spese di avvio e indennità di mediazione: le prime dovute in misura fissa (40 € più iva e spese documentate), le altre variabili a seconda del valore della controversia.
Teoricamente, le spese di avvio del procedimento sono da tenere distinte dalla indennità di mediazione che formano il compenso dell’organismo e del mediatore.
Le suddette spese di avvio, infatti, riguardano, in particolare, le spese dell’organismo per potere avviare il procedimento di mediazione e per gestire la partecipazione della parte chiamata anche al primo incontro col mediatore.
Si tratta, dunque, delle spese relative all’attività di segreteria prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore. Conseguentemente, anche secondo le modifiche introdotte con il Decreto del Fare, dette spese fisse (40,00 oltre iva per ogni parte) devono continuare ad essere pagate tanto dalla parte istante, quanto dalla parte chiamata che eventualmente deciderà di partecipare al primo incontro col mediatore civile.
Ovviamente, si attenderanno gli interventi opportuni del Ministro anche su questo aspetto.

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