Una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze accoglie una linea interpretativa assai dura nei confronti dell’avvocato che, per distrazione o ignoranza, dimentica di passare prima dall’organismo di mediazione.
Secondo il giudice toscano, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale che ha introdotto il giudizio di opposizione. E fin qui nulla di nuovo, poiché è la legge stessa che stabilisce, come sanzione, l’improcedibilità dell’azione civile. Ma, proseguendo nel ragionamento, la sentenza fa discendere, da tale omissione, una conseguenza estrema: il decreto ingiuntivo, poiché non correttamente opposto nei termini di legge (40 giorni dalla notifica), diventa definitivo. Risultato: il debitore non potrà più contestare la pretesa del creditore e non gli resterà che pagare o subìre l’esecuzione forzata, senza possibilità di appelli.
In buona sostanza, poiché il termine di 40 giorni per l’opposizione è a pena di decadenza, solo la presentazione della domanda di mediazione potrebbe evitare che esso “scada”. Al contrario, la domanda presentata irritualmente in tribunale non interromperebbe detto termine, con conseguente definitività e incontestabilità del decreto ingiuntivo.
Ovviamente, precisa il tribunale, l’obbligo di tentativo di mediazione riguarda solo la fase di opposizione al decreto ingiuntivo e non di quella che ha introdotto il ricorso stesso e che ha portato all’emissione del decreto ingiuntivo originario.
Secondo il tribunale, inoltre, l’onere di proporre la mediazione è a carico dell’opponente, non solo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche in tutti quei giudizi in cui si è già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato (ad esempio, le ordinanze anticipatorie di condanna in corso di causa