Mediazione e disinforrmazione

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Mediazione e disinformazione: ci casca anche Il Sole 24 Ore

Continua l’opera di disinformazione in atto da settimane nei confronti dell’Istituto della Mediazione Civile. L’ultimo episodio riguarda l’istant book allegato al prestigioso quotidiano economico-giuridico “Il Sole 24 Ore” di lunedì 26 novembre.

In esso viene esplicata la recente riforma del condominio e, a pagina 30, nel parlare degli articoli che regolano la procedura di mediazione in caso di controversie condominiali, l’autore del testo afferma che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, la mediazione obbligatoria non esiste più.
La frase non poteva passare inosservata a mediatori e organismi di mediazione, i quali, in più gruppi di discussione in rete, chiedono all’editore “una smentita ufficiale con la pubblicazione di un inserto sulla mediazione in materia condominiale che faccia chiarezza su questo punto e che sia di integrazione dell’opuscolo pubblicato”.
La mediazione, ricordiamolo, rimane obbligatoria per le materie indicate dall’art.5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, fino al giorno dopo di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Al momento non é stata depositata nemmeno la sentenza con le motivazioni che hanno indotto la Corte a sancire l’illegittimità del d.lgs. 28/2010 per eccesso di delega nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione.
Siamo infatti a conoscenza di tale decisione solo “grazie” ad uno sterile comunicato stampa, di alcun valore giuridico, che la Corte Costituzionale, per motivi ignoti, ha deciso di diffondere il 24 ottobre scorso contribuendo purtroppo ad alimentare un clima di ostilità e disinformazione di taluni verso l’istituto della mediazione.
Per comprendere, invece, nel merito, quali possano essere le conseguenze della sentenza sulla materia condominiale é utile ricordare l’accurata analisi dell’avv. Paolo Fortunato Cuzzola, diffusa da vari blog e organi di stampa nei giorni scorsi (leggibile qui).
In esso, Cuzzola, fra l’altro spiegava che, in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza una riflessione deve essere fatta sull’inciso dell’art. 71 quater e precisamente: “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Si ricorda che il 26/02/2011 con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il ddl n. 2518-B. Nello stesso veniva riportato il seguente articolo: “16-decies. Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti»;” La legge approvata dal Parlamento, quindi, non ha fatto altro che modificare i termini ad un anno dopo previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 28/2010. Con questo passaggio il Parlamento provvedeva alla modifica del D.Lgs. 28/2010 ponendo uno slittamento alla condizione di procedibilità nelle materie condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti di un anno e di conseguenza faceva salva l’introduzione delle ulteriori materie previste dall’art. 5 comma 1 come originariamente previste dall’art. 24 D.Lgs. 28/2010. Alla luce di ciò si configurano due scenari che allo stato sono senza una risposta: o la Consulta ha sbagliato nel considerare un eccesso di delega perché lo stesso è stato sanato da una espressa volontà parlamentare che ha avvallato l’introduzione della condizione di procedibilità con la modifica temporale all’introduzione della stessa per due materie, e dunque deve riparare al suo errore, oppure la Consulta ha sbagliato e deve riparare.
E’ quanto mai opportuno quindi attendere le motivazioni della sentenza.

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