Mediazione e procura speciale

Res Aequae Adr  > News >  Mediazione e procura speciale
0 Comments

La pronuncia in commento (Tribunale di Verona, ordinanza 11 maggio 2017, n. 1626) afferma il principio per cui la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione.

giurisprudenziale, invero prevalente, che, ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (c.d. mediazione obbligatoria o ante causam), assume come indispensabile la partecipazione delle parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo quella dei loro difensori (sul punto in esame, ex multis, Trib. Firenze 19.3.2014; Trib. Pavia 9.3.2015; Trib. Vasto 9.3.2015; Trib. Roma 19.2.2015; Trib. Roma 14.12.2015).

Ciò per le seguenti ragioni:

  • l’indirizzo criticato si fonda sul dato normativo letterale secondo cui l’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010; in contrario deve però osservarsi che né questa norma, né altre del d.lgs. 28/2010, prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura;
  • nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore;
  • di conseguenza il fondamento normativo della possibilità di attribuire al difensore una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art. 83 c.p.c.;
  • la valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro quale momento non solo informativo ma anche facilitativo della conciliazione non è da sola sufficiente a giustificare una deroga alla norma di carattere generale di cui all’art. 83 c.p.c.;
  • l’indirizzo criticato determinerebbe infatti una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità e le sue controparti, perché sola la prima è esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata;
  • detto indirizzo favorirebbe – osserva la pronuncia in parola – addirittura l’atteggiamento dilatorio della parte convenuta poiché questa potrebbe “continuare, per un periodo di tempo indefinito (…) a farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del presupposto processuale e con essa l’accesso alla giustizia dell’attore”: pertanto, “anche a voler ritenere che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, va escluso che l’inosservanza di tale prescrizione possa determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse l’attore a partecipare alla mediazione tramite il suo difensore”.

Ciò posto, la pronuncia in commento analizza, con riferimento al caso di specie, il contenuto che la procura a farsi rappresentare in mediazione deve avere, la quale deve attribuire un specifico potere di partecipare al procedimento di mediazione in capo al rappresentante.

In particolare, nel caso in analisi:

  • l’attore è stato rappresentato nel procedimento di mediazione non dal suo difensore ma da un avvocato da questi delegato;
  • nel mandato alle liti la parte aveva conferito al proprio difensore il potere di rappresentarla davanti al giudice nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e di conciliare e transigere la controversia.

Pertanto, conclude il Giudice, nessuno specifico potere di partecipare al procedimento di mediazione è stato nella specie attribuito al proprio difensore e, tantomeno, quello di delegarlo a terzi.

Di conseguenza, la condizione di procedibilità non può ritenersi nella specie realizzata.

Sul tema si segnala:

(Altalex, 4 luglio 2017. Nota di Giulio Spina)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *