Mediazione tributaria

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Dal 2 marzo 2014 è operativa la nuova disciplina della mediazione tributaria. La presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del reclamo ma diviene condizione di procedibilità, peraltro nel solo caso di tempestiva eccezione da parte dell’agenzia delle entrate. Novità importanti anche sul fronte della tutela cautelare: dalla presentazione del reclamo e sino alla scadenza dei 90 giorni previsti per esperire la mediazione, la riscossione e l’obbligo di pagamento delle imposte sono sospesi ex lege. Sono poi previste alcune modifiche relative ai termini per la costituzione in giudizio ed alla rideterminazione dei contributi assistenziali e previdenziali la cui base imponibile sia collegata a quella delle imposte sui redditi.

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