Minime formalità della Mediazione Civile

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L’istituto della mediazione, in confronto ad una normale causa civile, è caratterizzata davvero da formalità minime, sia per l’inizio di essa, che per il Suo intero iter espletativo.
Si pensi che, per l’avvio di una procedura di mediazione, è sufficiente presentare un’istanza all’organismo competente, che indichi, in maniera anche “riassuntiva”:

  • organismo;
  • parti;
  • oggetto;
  • ragioni della pretesa.


Al procedimento si applica poi il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, ed altresì è possibile svolgerlo telematicamente.
Nel procedimento civilistico normale, nel caso di una vertenza instauranda dinanzi al Giudice di Pace, come in Tribunale, pur con modalità leggermente differenti, essendo applicabili nel primo caso, l’art. 319 e seguenti c.p.c., e nel secondo caso, gli artt. 163 e seguenti c.p.c., occorrerà citare in giudizio la controparte, iscrivere la causa a ruolo, partecipare all’udienza di prima comparizione, ed in caso di regolare costituzione del ( o dei ) convenuti, occorrerà depositare memorie istruttorie, istruire la vertenza con l’audizione di eventuali testimoni, espletamento di perizie ed altro, ed in fase conclusiva, precisare le conclusioni e depositare note integrative e/o discutere oralmente la causa qualora il rito lo consenta o il Giudice lo disponga.
Nel procedimento di mediazione o conciliazione, le formalità sono ridotte al minimo, anzi, per la maggior parte della procedura, salvo i principi base, lasciate a discrezione dell’organismo autorizzato, che informa le parti di esse mediante la comunicazione e la pubblicizzazione del preventivo regolamento.

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