Nuovo Codice Deontologico Forense

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Art. 53.
Rapporti con i magistrati

1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a
dignita’ e a reciproco rispetto.
2. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con
il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del
collega avversario.
3. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le
norme sulle incompatibilita’.
4. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia,
familiarita’ o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere
favori e preferenze, ne’ ostentare l’esistenza di tali rapporti.
5. L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve
accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del
circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 54.
Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori,
periti e consulenti tecnici

1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si
applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori,
mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 62.
Mediazione

1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare
gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del
regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste
ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in
difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni
rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli
ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato
ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione
dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di
ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve
intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del
procedimento;
b) se l’oggetto dell’attivita’ non sia diverso da quello del
procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero
che esercitino negli stessi locali.
5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione
abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attivita’ presso il suo
studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di
mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; la
violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

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