Oggi entra in vigore la mediazione

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Entra in vigore l’obbligo del tentativo di conciliazione

Dal 21 settembre entra in vigore la “mediazione obbligatoria” ovvero l’obbligo di provare la conciliazione prima di avviare una causa civile o commerciale.

) Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune delle materie già previste dal precedente d.lgs 28/2010.
Ciò significa che da oggi 21 settembre 2013, coloro che volessero avviare una causa legale nelle materie sotto indicate, dovranno obbligatoriamente tentare prima una mediazione presso un Organismo di Mediazione pubblico o privato, accreditato dal Ministero della Giustizia, e davanti ad un mediatore professionista nominato dallo stesso Organismo.
Le materie in cui è obbligatorio il tentativo di conciliazione sono le seguenti:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

Cos’è la mediazione

La Mediazione é un metodo stragiudiziale di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. Si basa sul principio “win-win” ovvero l’accordo delle parti e la soddisfazione di entrambe per la conciliazione raggiunta. E’ spesso sede di pacificazione dei rapporti non solo civili e commerciali ma anche umani.

Come si avvia una mediazione

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo liberamente scelto dalle Parti, purché nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione.
Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale. In caso di mancato accordo, i costi della mediazione sono gratuiti.

Effetti in giudizio a causa di mancata partecipazione in mediazione

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (materie obbligatorie), il giudice condanna la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.

La figura e il ruolo del mediatore

Il mediatore è un soggetto altamente qualificato e preparato per la gestione e soluzione dei conflitti. Il mediatore é terzo imparziale, non conosce le parti e non si esprime nel merito della controversia. Non esprime giudizi e si pone in modo eguale con entrambe le parti allo scopo di aiutarle a trovare un accordo. Ha l’obbligo di riservatezza. Svolge un ruolo di “facilitatore” ovvero cerca di favorire il dialogo tra le parti favorendone l’incontro e, quindi, la conciliazione. Grazie al principio della riservatezza le Parti possono comunicare liberamente davanti al mediatore. In particolare attraverso le “sessioni separate” (incontri separati con le singole parti) il mediatore riesce spesso a cogliere eventuali ragioni sottese al reale oggetto della controversia. Il mediatore cerca quindi un accordo amichevole di definizione della controversia. Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali previste dall’articolo 13 del d.lgs. 28/2010. In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.

Efficacia esecutiva

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gratuito patrocinio

La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti): quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.

Nessuna spesa in caso di mancato accordo

Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l’organismo di mediazione.

Durata del procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire. Il tempo impiegato per il procedimento di mediazione non è computabile ai fini della verifica della durata ragionevole del processo, ai sensi delle L. 89/2011.

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