Ordinanza Tribunale Vasto

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Il Tribunale di Vasto, nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale, a scioglimento delle riserve, nella sua Ordinanza del 15.06 2016, preso atto che sia le parti, sia il mediatore, non hanno dato seguito alla sua precedente Ordinanza (15.07.2015), ovvero: il giudice disponeva ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale,e in particolare, il mediatore dovesse comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta”.il Giudice rileva che il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo, ma nessuna proposta conciliativa viene rilevata.
Il Giudice rinvia le parti in mediazione, e ORDINA: “che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore.”

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