Principali novità sulla mediazione

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Le principali novità sulla Mediazione così come dal testo approvato alla Camera dei Deputati

Elenchiamo di seguito le principali novità in materia di mediazione, così come dal testo approvato dalla camera dei deputati il 26 luglio 2013.

Le novità elencate entreranno in vigore solo 30 giorni dopo dall’approvazione dello stesso testo anche alla Camera del Senato.

1) Se non c’è l’accordo al primo incontro spese forfettarie:

In caso di mancato accordo al primo incontro sono dovute solo le spese d’avvio

2) Incontro filtro:

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

3) Riduzione della durata della mediazione:

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

4) Le parti devono partecipare alla mediazione personalmente con l’assistenza dell’avvocato

5) Sanzioni per chi non partecipa alla mediazione:

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.

6) Avvocati mediatori di diritto con obbligo di formazione continua:

Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

6) Verbale di conciliazione per l’accertamento di usucapione trascrivibile ai sensi dell’art. 2643 cpc:

sono soggetti a trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

7) Verbale di conciliazione titolo esecutivo senza omologa:

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

8) Giudice può obbligare alla mediazione

il giudice,anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

9) Competenza territoriale

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

10) Obbligatorietà per 4 anni:

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

11) Dalle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità si esclude RC Auto e s’introduce l’obbligo dell’assistenza legale:

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, assistito dall’avvocato, deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione

12) Conciliazione Giudiziale:

(proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis c.p.c.)

Accanto alla reintroduzione della mediazione obbligatoria almeno nella fase della sezione introduttiva, il Decreto Legge n.69/2013, ora alla conversione in Parlamento, ha introdotto una norma, immediatamente in vigore, di notevole importanza sotto il profilo processuale. Si tratta dell’art.185 bis c.p.c. che testualmente recita:” Il giudice alla prima udienza ovvero fino a quando è esaurita l’istruzione, deve comunicare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio”. Appare evidente che anche questa norma è in linea con gli altri provvedimenti decretati per incentivare la conciliazione delle controversie, limitando il carico gravoso dei processi pendenti.

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