Rapporto OCSE Giustizia Civile

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Pubblicato il rapporto OCSE “Giustizia civile: come promuovere l’efficienza”

I PRINCIPALI FATTORI CHE INFLUENZANO LA DURATA DEI PROCESSI. Pur in una visione estremamente semplificata, la durata dei procedimenti può essere vista come risultante dell’interazione tra domanda e offerta di giustizia: l’incapacità del sistema giudiziario di definire in ciascun periodo un numero di procedimenti pari a quello dei nuovi procedimenti iniziati si traduce in un allungamento dei tempi medi di definizione. Questo schema concettuale consente di raggruppare i fattori potenzialmente in grado di influenzare la durata in due categorie, a seconda che incidano sulla domanda o sull’offerta di giustizia.

Dal lato dell’offerta, i fattori maggiormente rilevanti sono: la quantità e la qualità delle risorse finanziarie e umane disponibili, gli assetti organizzativi e di governance degli uffici giudiziari e la struttura degli incentivi dei soggetti coinvolti (giudici e personale paragiudiziale e amministrativo), il grado di efficienza nell’impiego delle risorse. Quest’ultimo può essere influenzato dal livello di specializzazione dei giudici, dalla diffusione di tecniche di gestione dei flussi o dal grado di informatizzazione degli uffici.

Fattori in grado di influenzare la domanda di giustizia sono: i costi di accesso al sistema e le regole di ripartizione delle spese tra le parti, gli incentivi dei professionisti, la diffusione di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), la qualità della legislazione e il grado di certezza del diritto.

PRINCIPALI RISULTATI. In alcuni paesi dell’OCSE l’elevata durata dei procedimenti civili può essere di ostacolo allo sviluppo. A fronte di una media OCSE di circa 240 giorni, in diversi paesi la durata media stimata di un procedimento civile in primo grado è circa 500 giorni. Il tempo medio per la conclusione di un procedimento in tre gradi di giudizio può superare i 7 anni.

Le differenze tra paesi nella durata dei procedimenti sono influenzate dalla composizione della spesa pubblica per la giustizia e da alcune caratteristiche dell’organizzazione e della governance degli uffici giudiziari. In particolare, assumono rilievo: la quota del bilancio per la giustizia destinata all’informatizzazione, la diffusione di tecniche di gestione dei flussi (caseflow management techniques) e la produzione di statistiche all’interno degli uffici, la presenza di corti commerciali specializzate. Si osserva che ove il magistrato responsabile dell’ufficio giudiziario dispone di maggiori poteri e responsabilità di organizzazione e gestione delle risorse umane (giudici, personale paragiudiziale e amministrativo) e finanziarie (budget), le performance sono migliori.

In molti paesi dell’OCSE vi sono margini per accrescere il grado di informatizzazione degli uffici giudiziari. La maggior parte si è dotata di modulistica digitale, portali web e registri informatici, ma molti non hanno ancora introdotto sistemi di gestione elettronica e consultazione da remoto dei fascicoli o lo hanno fatto limitatamente ad alcuni uffici. La produttività dei giudici risulta più elevata nei paesi che effettuano maggiori investimenti in informatizzazione; l’effetto è più forte laddove il livello di competenze informatiche nella popolazione è più elevato e quindi è maggiore la capacità di trarre vantaggio dai nuovi strumenti tecnologici.

Aumenti di efficienza possono derivare da politiche volte a ridurre i tassi di litigiosità. Vi è un’elevata variabilità nel numero di nuovi casi avviati in media in un anno nei diversi paesi (da meno di uno a circa dieci ogni cento abitanti). Miglioramenti nella qualità dell’implementazione delle politiche pubbliche e della regolazione e una minore diffusione della corruzione si associano a riduzioni significative dei tassi di litigiosità. Nei paesi in cui le tariffe dei professionisti sono liberalizzate si osserva una più bassa litigiosità. La relazione tra litigiosità e durata dei procedimenti è positiva e quantitativamente rilevante.

In molti sistemi vi sono margini per ridurre i tassi d’appello, una misura indicativa del grado di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. I tassi di appello sono più bassi nei paesi in cui la possibilità di proporre appello è subordinata a un giudizio di ammissibilità da parte del giudice. Tuttavia, la presenza di filtri all’accesso spiega solo una parte delle differenze osservate, segnalando la possibilità di incidere sulla prevedibilità delle decisioni (e ridurre i tassi d’appello) anche senza intervenire sul sistema dei flirti.

(estratto dal rapporto)

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