Richiesta di interpretazione

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Il Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione, Aprile Group Srl, organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia, ha scritto allo stesso Ministero una lettera per chiedere un parere sull’interpretazione dell’articolo 17 comma 5 ter D. lgs 28/2010.

La presente per richiedere un parere all’intestato Ministero in merito alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle parti istanti e da quelle convenute in sede di procedura di Mediazione per come reintrodotta dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge con modificazioni con L. 98 del 9 agosto 2013. In particolare, la gran parte delle perplessità sollevate riguardano l’articolo di cui all’oggetto che nel disporre testualmente “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione” pone non pochi problemi rispetto al diritto alle indennità, in relazione all’interpretazione della norma se effettuata in senso restrittivo, anche in rapporto all’oggettiva questione di costituzionalità con particolare riferimento all’art. 36 della Costituzione nonché all’art. 41, stante la natura economica privata della gran parte degli organismi di mediazione e la necessità di adeguatamente retribuire sia la prestazione del singolo mediatore, che al fine di consentire l’effettivo mantenimento in vita di ogni organismo le cui uniche risorse provengono dal concreto espletamento delle relative procedure. La normativa per come modificata, stabilisce all’art. 8 comma 1 che “…Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. Tali momenti, diventano dirimenti per stabilire se vi siano questioni preliminari ostative alla prosecuzione della procedura e quindi per valutare elementi d’improcedibilità della relativa istanza, per esempio circa la territorialità, la materia, la legittimazione ad agire, ecc. Immediatamente dopo, il mediatore a seguito dell’aver fatto verificare alle parti l’insussistenza di eventuali motivi d’improcedibilità, entra nel merito della procedura come evidenziabile dalla locuzione “procede con lo svolgimento”. È quindi, indispensabile soffermasi con serenità di giudizio e un’autentica valutazione dell’effettiva intenzione del legislatore, sul concetto di “possibilità di iniziare la mediazione”. Con tale espressione, non è stata stabilita una facoltà in capo alle parti di sottrarsi dalla obbligatorietà di una procedura che per definizione risulta essere obbligatoria in determinate materia analiticamente individuate dalla legge, ma solo quella di poter verificare, come già precisato, la sussistenza delle condizioni di procedibilità della stessa procedura e niente più. Altrimenti si snaturerebbe il concetto stesso di mediazione e lo si svuoterebbe da quella che è la sua natura, ossia di costituire un tentativo di conciliazione tra parti in lite o che si accingono ad esserlo, impedendo così, in caso di esito positivo (del tentativo, per l’appunto) l’avvio dell’eventuale azione civile. Sarebbe quindi al di fuori di ogni logica giuridica oltreché violazione del principio di ragionevolezza, consentire l’obbligo di un tentativo, senza l’obbligo di svolgere in concreto una mediazione. Risulta evidente, quindi, che già superato il primo step relativo alla verifica delle condizioni di procedibilità, la successiva fase dell’introduzione del merito costituisce già momento di adesione al procedimento di mediazione, per cui il pagamento di tutti gli oneri dovrebbe essere comunque dovuto a prescindere dalla possibilità di una od entrambe le parti di non voler proseguire. Ovviamente, al contrario, solo nel caso in cui non sussistano o siano dichiarate come insussistenti le condizioni di procedibilità, per logica non potrà comunque esserci alcun accordo con la conseguente non debenza di alcun compenso e/o onere a carico delle parti. Se così non fosse, l’istituto della mediazione non avrebbe ragion d’essere perché qualsiasi parte che non volesse subire le conseguenze pregiudizievoli stabilite dalla legge in conseguenza della mancata adesione alla procedura, si presenterebbe al primo incontro al solo scopo evidentemente dilatorio, della sola presenza fisica, peraltro ad esclusive spese degli organismi e senza alcun corrispettivo per la prestazione resa. La necessità, quindi, di un chiarimento solerte anche per evitare l’inevitabile fallimento della procedura di mediazione per come ripristinata dall’attuale governo, risulta tanto più conclamata dal fatto che sono già pendenti numerose procedure sul territorio nazionale per le quali proseguendo nell’interpretazione restrittiva della norma, verrebbe in concreto impedito l’intento deflattivo del contenzioso civile per cui la mediazione è stata fortemente voluta e reintrodotta. Con ossequio.

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