Sentenza TAR

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Il Ministero della Giustizia ha comunicato con una email inviata a tutti gli organismi di mediazione le novità a seguito della nota sentenza del TAR del 23 gennaio con la quale lo stesso tribunale ha abrogato alcuni articoli del DM 180/2010 che regola l’attività degli organismi di mediazione. Gli articoli riguardavano le cosiddette “spese di avvio” e le “indennità” di mediazione, da armonizzare con la previsione legislativa dell’assenza di compenso all’Organismo in caso di esito negativo della mediazione in sede di primo incontro.

Informare gli Organismi riguardo alle decisioni di un tribunale è un atto dovuto con il quale il Ministero prende atto della sentenza del TAR e, al tempo stesso, invita gli Organismi stessi a farlo, nel rispetto della funzione giuridica del Tribunale.

La situazione creatasi a seguito della sentenza, è del tutto sanabile dagli organismi stessi i quali potranno sostituire la dicitura “spese di avvio” o “diritti di segreteria” con una terminologia differente quale, ad esempio, “costi di gestione pratica”.

La sentenza del TAR aveva infatti gettato nella confusione gli organismi rispetto alla possibilità di esigere dalle parti le “48 euro” relative all’avvio del procedimento.

Lo scrivente Organismo ha provveduto ad annullare le spese di Avvio sostituendole con i Diritti di deposito e gestione pratica e Diritti di adesione e gestione pratica. Ad esse si aggiungono in entrambi i casi di Diritti di Notifica

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