“L’obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: di conseguenza le domande rivolte nei confronti di soggetti diversi da quelli originari della lite non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità.”
A tale conclusione è giunto il Tribunale di Palermo nell’ordinanza in esame del 27 Febbraio 2016.
In allegato l’ordinanza