Tribunale di Palermo

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“L’obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: di conseguenza le domande rivolte nei confronti di soggetti diversi da quelli originari della lite non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità.”

A tale conclusione è giunto il Tribunale di Palermo nell’ordinanza in esame del 27 Febbraio 2016.

In allegato l’ordinanza

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