Tribunale di Pavia

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Il Tribunale di Pavia in persona del dott. Marzocchi, torna sulla questione della necessaria presenza delle parti all’interno del procedimento di mediazione e lo fa pronunciandosi con una ordinanza in cui afferma che nella mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1, così come in quella demandata iussu iudicis ex art. 5 co.2 D.Lgs.28/2010, l’assenza della parte, sebbene assistita da avvocato munito di procura speciale, determina la improcedibilità della domanda giudiziale.
(……)
P.Q.M.
1) riservato ogni provvedimento in ordine all’ammissione delle prove, invita le parti a produrre copia del verbale completo degli incontri di mediazione e a prendere posizione, con apposite e sintetiche memorie, in ordine alle questioni preliminari rilevate d’ufficio, ovvero:
1.1) improcedibilità della domanda giudiziale dell’opposta e revoca del decreto ingiuntivo;
1.2) improcedibilità della domanda riconvenzionale dell’opponente;
2) fissa all’uopo il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle note difensive di cui al punto 1), con invito ai difensori all’invio della copia di cortesia delle memorie e del verbale integrale della procedura di mediazione anche via posta elettronica ordinaria, al già noto indirizzo personale del magistrato;
3) rinvia la causa all’udienza del 21.12.2015, ore 10:00 per le repliche orali sulle questioni preliminari sopra rilevate;
4) Manda la cancelleria a comunicare la presente ordinanza in forma integrale ai difensori delle parti costituite.
Pavia, 14.09.2015
Dott. Giorgio Marzocchi

 

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