Il Tribunale di Perugia nell’ordinanza in esame sostiene, in applicazione dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010, che: “l’istanza per l’avvio della mediazione sospende il termine di decadenza annuale dell’azione per la reintegrazione del possesso dalla data in cui la stessa è comunicata alla controparte. Con il deposito del verbale di mancata conciliazione, ricomincia a decorrere un nuovo termine entro il quale può essere presentato ricorso al giudice”