Tribunale di Roma

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TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
la mancata partecipazione di XXXXXXX, il dottore commercialista convenuto, al procedimento di mediazione, ha indotto la spa F., terza chiamata nel giudizio nonché convocata ed intervenuta nel procedimento di mediazione, a ritenere inutile la continuazione dello stesso, che è stato dichiarato infruttuosamente esperito (e concluso) dal mediatore dell’organismo compulsato dall’attore (che ha agito in proprio e nella qualità di legale rappresentante della srl YYY per la quale il dott.XXXXXXX aveva svolto per alcuni anni attività di commercialista), che lo aveva introdotto come da ordine del giudice ai sensi dell’art.5 II° decr.lgsl.28/10.
In realtà l’assicurazione avrebbe potuto procedere sostanzialmente nella mediazione al fine di giungere ad un accordo con l’attore, non vertendosi in un ambito di sostanziale litisconsorzio necessario, trattandosi di una domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati dalla condotta negligente ed imperita del professionista.
In quel caso infatti l’accordo (a due) sarebbe stato, in termini di diritto, perfettamente valido ed efficace fra le parti contraenti (fra le quali fino a quel momento non esisteva alcun rapporto giuridico, non sussistendo in questo caso azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore del danneggiante); nonché utile per il danneggiante non comparso in mediazione e conveniente per l’assicuratore comparso e conciliante, sempre che nell’accordo di mediazione fossero state adottate alcune cautele.
In particolare, laddove l’attore e l’assicurazione avessero semplicemente stipulato fra loro un accordo amichevole, che riguardasse solo la negoziazione delle somme pretese, sarebbero potuti successivamente insorgere, a carico dell’assicurazione, dei gravi problemi.
In particolare sarebbe potuto accadere che l’attore avesse, dopo l’accordo in mediazione con l’assicurazione, legittimamente insistito nella causa ed eventualmente ottenuto la condanna del dottore commercialista convenuto al pagamento della differenza fra quanto preteso nella causa e la minor somma percepita dall’assicurazione con la quale aveva raggiunto l’accordo in mediazione.
In questo caso il professionista convenuto, che non aveva partecipato all’accordo di mediazione (che non era pertanto ad egli opponibile), avrebbe potuto, fondatamente, chiedere al giudice di essere garantito e sollevato da qualsiasi onere economico che dovesse incombergli, in virtù della manleva derivante dalla polizza assicurativa.
L’assicurazione avrebbe, in tale caso, ed ove la domanda dell’attore fosse stata accolta contro il professionista per somme maggiori di quelle previste nell’accordo di mediazione, concluso la conciliazione nel procedimento di mediazione del tutto inutilmente.
Non così laddove, nell’accordo di mediazione, l’attore della causa (e istante della mediazione) abbia rinunciato a favore del professionista convenuto a qualsiasi pretesa economica ulteriore esorbitante la somma ottenuta dall’assicurazione come da accordo conciliativo.
In tale modo tale accordo risulterebbe blindato e l’assicurazione non correrebbe alcun rischio nel giudizio, destinato a sicura cancellazione.
Tale fondamentale cautela vale e viene raccomandata, mutatis mutandis, anche per quanto segue.
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti, e specificamente, l’attore e l’assicurazione, ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Il Giudice pertanto si astiene dal provvedere alla eventuale riconvocazione del consulente tecnico, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.
Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum , è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .
P.Q.M.
• INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza di rinvio che fissa al 19 giugno 2014 h.9,30; suggerendo, laddove il dott. XXXXXXX non partecipi all’accordo conciliativo, la cautela di cui supra;
• INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° co.decr.lgsl.28/2010;
Roma lì 3.4.2014 Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL’ART.185 BIS CPC
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento,
ritenutolo opportuno,
considerato che è stato richiesto dall’attore un risarcimento pari al valore totale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che però comprende non solo interessi e sanzioni (che costituiscono il danno) ma anche imposte il cui doveroso pagamento non è stato contestato dall’attore che neppure ne lamenta la duplicazione;
considerato che nell’eventuale prosecuzione del giudizio potrebbe non essere obliterato l’aspetto del danno non patrimoniale, sia pure con le cautele del caso, derivante dal lungo e grave stress causato, in uno a preoccupazioni e ansie, dalla condotta, ove ritenuta colpevole, del dottore commercialista, a carico del cliente ed attore (quale persona fisica e non quale rappresentante della società srl YYY);
P R O P O N E
il pagamento a favore degli attori ed a carico del dott.XXXXXXX e della spa F. della somma di €.131.000,00 oltre ad €.5.000,00 più accessori per compensi.
Il Giudice

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