Altalex su Negoziazione assistita

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Negoziazione assistita: primo commento sul nuovo istituto

Articolo 06.09.2014 (Giulio Spina)

 

Lo scorso venerdì 29 agosto 2014 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di un nuovo decreto legge in materia di giustizia civile. Si tratta del decreto legge recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile[1].

Il nuovo intervento normativo d’urgenza vuole, tra l’altro, introdurre nell’ordinamento “disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, d’altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria  risoluzione delle controversie nel processo[2]. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall’introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Alla disciplina della c.d. negoziazione assistita è dedicato l’intero capo II del decreto legge in commento (capo, appunto, rubricato “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”)[3].

In merito a tale nuovo istituto, sulla base di una prima lettura dello schema del decreto legge in parola è possibile, in via generale, osservare quanto segue[4].

La finalità della negoziazione assistita è “risolvere in via amichevole[5] una controversia civile: si tratta quindi a tutti gli effetti di uno strumento di ADR (alternative dispute resolution), volto a veicolare la trattazione di parte delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie.

La c.d. negoziazione assistita si inserisce quindi all’interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili, anche se esternamente al processo civile, sebbene vi siano – come si esporrà – diversi punti di contatto tra questo e la nuova procedura di ADR.

NOZIONE

La procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione)[6] mediante il quale esse convengono di cooperare[7] per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accorso che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale[8].

Due sono le ipotesi di negoziazione assistita previste dal nuovo intervento normativo: procedura facoltativa (o volontaria) e procedura obbligatoria (prevista dall’art. 3).

Molte delle disposizioni dettate in merito alla disciplina del nuovo istituto ricalcano quanto previsto dal legislatore in merito al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010; ciò, in particolare, con riferimento ai rapporti tra la procedura di ADR e processo civile[9].

Vi sono poi alcune disposizioni specifiche dettate, sempre con riferimento alla c.d. negoziazione assistita, in tema di famiglia (art. 6: separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) e lavoro (art. 7: diritti del prestatore di lavoro).

PROCEDIMENTO

Questo, in generale, l’iter procedimentale disegnato dal legislatore d’urgenza. Per le peculiarità della procedura obbligatoria di cui all’art. 3 si rimanda invece al paragrafo successivo.

  1. Informativa.

All’atto del conferimento dell’incarico, ciascun avvocato deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita[10].

  1. Invito alla negoziazione assistita.

La parte sceglie di provare la nuova procedura e il legale formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.

Oggetto dell’invito.

Esso deve[11]:

  • indicare l’oggetto della controversia (che non può riguardare diritti indisponibili[12]);
  • contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.;
  • contenere la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera dell’avvocato che formula l’invito.

Effetti dell’invito[13].

Dal momento della comunicazione dell’invito (ovvero della sottoscrizione della convenzione) si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni[14], la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

  1. Convenzione di negoziazione

È l’accordo mediante il quale le parti convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati[15].

In particolare, quanto alla redazione della convenzione di negoziazione occorre precisare che, norma dell’art. 2, essa:

  • deve indicare il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
  • deve altresì indicare l’oggetto della controversia; al riguardo si segnala che:
    • tale oggetto non deve riguardare diritti indisponibili;
    • i difensori non possono essere nominati arbitri (art 810 c.p.c.) “nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse[16].
  • va redatta in forma scritta; ciò a pena di nullità;
  • va sottoscritta dalla parti e dagli avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni;

Sul punto va sottolineato come l’assistenza degli avvocati sia, quindi, obbligatoria (ciò, in particolare, con riferimento all’efficacia esecutiva dell’accordo, nonché alla disciplina della negoziazione assistita obbligatoria di cui all’art. 3) e, d’altronde, tale requisito costituisce – già alla luce del nome che il legislatore dà al nuovo istituto (“procedura di negoziazione assistita da un avvocato”) uno degli elementi essenziali e caratterizzanti lo strumento di ADR in questione[17].

  1. Negoziazione vera e propria.

Lealtà. Nell’attività volta a risolvere in via amichevole la controversia, gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con lealtà[18].
Riservatezza. Agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute.

In particolare[19]:

  • le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
  • i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
  • a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’ art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.

Lo svolgimento della negoziazione può portare, come ovvio, ad un risultato positivo o negativo.

  1. Esito della negoziazione.
  • Mancato accordo: viene redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati certificano[20].
  • Accordo raggiunto[21]:
    – l’accordo deve essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico[22]
    – l’accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono;
    – costituisce così titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
    – l’avvocato che impugni un accordo alla cui redazione ha partecipato commette illecito deontologico.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

Il legislatore d’urgenza ha anche previsto un’ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, sulla scorta di quanto già previsto in tema di c.d. mediazione obbligatoria, replicando sostanzialmente parte delle disposizioni ivi previste[23].

Ambito di applicazione.

Sussiste l’obbligo di invitare, tramite l’avvocato, l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per chi intenda[24]:

  • esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti[25];
  • proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria[26].

Disciplina.

In tali casi, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale[27].

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza[28].

Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione. Come detto, infatti, a norma dell’art. 2, comma 3, la convenzione di negoziazione va conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti nella convenzione stessa, fermo restando il termine di cui al comma 2, lett. a), secondo cui il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura non può essere inferiore a un mese.

Se invece la negoziazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa (cui prima si è appena accennato).

La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.

Esclusioni.

Tale disciplina non trova applicazione:

  1. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  2. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  3. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  4. nei procedimenti in camera di consiglio;
  5. nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Inoltre, l’obbligatorietà dell’esperimento del procedimento di negoziazione assistita “non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale[29].

Costi.

Data l’obbligatorietà dell’assistenza del legale, sarà a carico delle parti il compenso per la prestazione professionale fornita dall’avvocato tuttavia, in caso di negoziazione assistita obbligatoria, all’avvocato non è dovuto il compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato[30].

Entrata in vigore.

La disciplina della negoziazione assistita obbligatoria acquista efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

FAMIGLIA

Come accennato, nel nuovo intervento normativo sono previste anche disposizioni specifiche dettate, sempre con riferimento alla c.d. negoziazione assistita, in tema di famiglia e lavoro.

In materia di famiglia, in particolare, l’art. 6 dispone che la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa (si tratta quindi di un’ipotesi, sebbene tipizzata, di negoziazione assistita facoltativa) nelle controversie tra coniugi.

Ambito di applicazione.

Ciò in particolare, al fine di raggiungere una soluzione consensuale[31]:

  1. di separazione personale;
  2. di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  3. di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, co. 1, num. 2), lett. b), l. 10 dicembre 1970, n. 898;
  4. di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Esclusioni.

È esclusa tale possibilità in caso di presenza di[32]:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Effetti.

Svolgendo la procedura di negoziazione assistita, nel caso venga raggiunto l’accordo, esso produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che si sarebbero dovuti adottare per definire le controversie sopra ricordate[33].

In tal caso, l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5 del decreto legge in questione[34].

Il nuovo intervento normativo inserisce inoltre alcune modifiche al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 in tema di ordinamento, disponendo che:

  • negli atti di nascita si annotano anche “gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio[35];
  • negli  archivi di cui all’art. 10 del d.P.R. n, 396 del 2000 (archivio informatico ove sono registrati e conservati tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte) l’ufficiale dello stato civile iscrive anche “gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio[36];
  • negli atti di matrimonio si fa annotazione anche degli “accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio[37].

LAVORO

Da ultimo si segnala che con il nuovo intervento d’urgenza in tema di conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro si inserisce una modifica all’articolo 2113 c.c., comma 4, prevedendo che quanto ivi previsto in tema di invalidità ed impugnazione delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro non si applica, oltre che alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile, anche alla conciliazione “conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato[38].

Sul tema:

(Altalex, 6 settembre 2014. Articolo di Giulio Spina)

__________________

[1] In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, il giorno successivo, di entrare in vigore.

[2] Così la comunicazione del Ministero della Giustizia in merito alla strategia per porre rimedio al problema dell’arretrato delle cause civili, 3 luglio 2014, www.giustizia.it.

[3] Si tratta, in particolare, degli artt. 2-11.

[4] In generale, sulle novità in materia di processo civile di cui allo schema di decreto legge in parola si rimanda all’autorevole contributo di Buffone, Schema delle novità e tabella: DL riforma Giustizia, in La Nuova Procedura Civile, 2014.

[5] Così si esprime testualmente l’art. 2 del provvedimento in parola.

[6] Si veda al riguardo l’art. 2.

[7]In buona fede e con lealtà”, a norma dell’art. 2, comma 1.

[8] Si veda al riguardo l’art. 5.

[9] Mi si consenta di rimandare sul punto a Spina, Incostituzionalità della mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012, portale ove si rimanda per quanto concerne l’istituto della mediazione civile.

[10] Si tratta, a norma dell’art. 2, comma 7, di un “dovere deontologico”.

[11] Si veda al riguardo l’art. 4.

[12] Art. 2, comma 2. I diritti indisponibili sono, come noto, particolari diritti soggettivi con riferimento ai quali al titolare non è consentito disfarsene, trasferirvi o rinunziarvi. Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1999, 74.

[13] Si veda al riguardo l’art. 8.

[14] Si veda al riguardo l’art. 4, comma 1.

[15] L’art. 2 precisa sul punto che può trattarsi anche di avvocati iscritti all’albo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, relativo all’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

[16] Art. 9, comma 1.

[17] Si veda al riguardo anche il comma 5 del medesimo art. 2 laddove si precisa che “la convenzione è conclusa con l’assistenza di un avvocato”.

[18] Art. 9, comma 2. L’art. 2, comma 1, inoltre, dispone che con la sottoscrizione della convenzione di negoziazione le parti si accordano nel cooperare in buona fede e con lealtà nella risoluzione della controversia.

[19] Si veda, ancora, l’art. 9, comma 2.

[20] Art. 4, comma 3.

[21] Si veda l’art. 5. Si segnala, che l’art. 5 è rubricato “Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione”, in ciò potendosi intravedere un rimando all’istituto della transazione di cui agli artt. 1965 e ss. c.c., con riferimento al quale – peraltro – notevoli appaiono i punti di contatto col nuovo istituto, quanto a finalità, oggetto e disciplina.

[22] Il medesimo art. 5, precisa infatti che gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; è inoltre disposto che, se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Si segnala inoltre che l’art. 11 prevede anche che i difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. Al CNF, poi, è dato incarico di provvedere, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita, trasmettendone poi i dati al Ministero della giustizia.

[23] Si veda al riguardo, in particolare, l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010. Per un’analisi dell’istituto della mediazione civile, istituto riformato ad pera del d.l. n. 69 del 2013, convertito in l. n. 98 del 2013, si rimanda a Falco –  Spina (a cura di), La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal “Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013), Giuffrè, 2014.

Il nuovo istituto della negoziazione assistita, peraltro, è chiamato ad armonizzarsi con gli altri strumenti di ADR presenti nel nostro ordinamento e, in particolare, proprio con la mediazione civile. In argomento si segnala come il legislatore d’urgenza abbia precisato, all’art. 3, comma 5, che, in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria, “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”.

[24] Ad esclusione delle azioni previste dal codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). La disciplina in parola, inoltre, non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

[25] Si tratta, come noto, di controversie originariamente assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria ed oggi, in seguito alla riforma operata dal d.l. n. 69 del 2013, convertito in l. n. 98 del 2013, non più ricomprese nell’elenco di cui all’art. art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010.

[26] L’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 dispone, tra l’altro, in tema di mediazione c.d. obbligatoria, che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di  famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante  da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”.

[27] Si tratta, quindi, di un’ipotesi di giurisdizione condizionata.

[28] Si tratta, per quanto concerne il rito ordinario di cognizione, dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

[29] Art. 3, comma 4.

[30] Si veda l’art. 76, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). A tale fine, precisa l’art. 3, comma 6 del nuovo intervento normativo, “la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”.

[31] Art. 6, comma 1.

[32] Art. 6, comma 2.

[33] Art. 6, comma 3: procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

[34] Art. 6, comma 3. Si rimanda a quanto precedentemente osservato in merito all’accordo raggiunto ed alla sua esecutività a norma del richiamato art. 5. Il comma 4 dell’art. 6 aggiunge inoltre che all’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

[35] Nuova lett. g-bis) aggiunta all’art. 49, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ad opera dell’art. 6, comma 5 del nuovo intervento normativo in commento.

[36] Nuova lett. g-bis) aggiunta all’articolo 63, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ad opera dell’art. 6, comma 5 del nuovo intervento normativo in commento.

[37] Nuova lett. d-bis) aggiunta all’articolo 69, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ad opera dell’art. 6, comma 5 del nuovo intervento normativo in commento.

[38] Modifica prevista dall’art. 7 del nuovo intervento normativo in commento. L’art. 2113 c.c. dispone, ai primi tre commi, quanto segue.

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà”.

 

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