Ancora sul Consiglio di Stato

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Nonostante qualche associazione poco informata riporti sul suo sito notizie assolutamente false e tendenziose, l’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata in data odierna, non ha affatto “sospeso la mediazione obbligatoria” (sic..). Al di là del fatto che, anche ove il CdS avesse sospeso qualcosa, e non lo ha fatto, detta sospensione avrebbe riguardato solo ed esclusivamente il DM 180/2010, peraltro malamente impugnato, dato che nel ricorso non si fa mai menzione del DM 145.

L’ordinanza in oggetto, che pubblichiamo di seguito, ha così statuito: “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo”.

Ora, sarebbe il caso, prima di emettere comunicati deliranti, di ricordare che il ricorso ha chiesto la sospensione del DM 180, senza voler tornare sulla mancata impugnazione del 145 (questione gravissima, tale da inficiare l’intero ricorso, su cui si esprimerà il TAR), e che il CDS ha accolto l’appello (sull’istanza cautelare respinta dal TAR) solo “in tali limiti”, cioè sulla considerazione che le questioni appaiono meritevoli di un vaglio nel merito e solo ai sensi dell’art. 55, comma 10.

NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.M. 180/2010, NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.M. 145/2011 (MAI IMPUGNATO) E SOPRATTUTTO NESSUNA, NESSUNA, NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.LGS. 28/10, DI CUI L’ORDINANZA DEL CDS NON FA MENZIONE ALCUNA. LA MEDIAZIONE “OBBLIGATORIA” E’ PIU’ VIVA CHE MAI E CHI DICE IL CONTRARIO DICE IL FALSO VOLUTAMENTE.

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