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Il Consiglio di Stato non sospende il DM 180 e rinvia la decisione al TAR

N. 00607/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00544/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:

Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di

Adr Center s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tantalo, con domicilio eletto presso Luca Tantalo in Roma, via Germanico n. 168;

Associazione avvocati per la mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unione nazionale giovani dottori commrcialisti, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno; Associazione degli avvocati romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv. Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Gugliemo Pepe n. 37;

Unione nazionale camere civili (Uncc), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso Francesco Storace in Roma, via Crescenzio n. 20;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e iInformare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, Luca Tantalo, Giampiero Amorelli, De Notaristefani e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;

considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

L’ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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