CHE COSA E’ LA MEDIAZIONE CIVILE?

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GLOSSARIO (IN ORDINE ALFABETICO)

ADR: Alternative Dispute Resolution o Sistema di Risoluzione Alternativa delle Contoversie. Un modo differente di risolvere i litigi, senza andare davanti al Giudice.

ARBITRO: Soggetto al quale le parti demandano la decisione di una controversia, decisione che è vincolante per le parti.

AVVOCATO O LEGALE DI FIDUCIA: L’Avvocato che assiste le parti nella mediazione, se queste lo richiedono

CONCILIAZIONE: L’accordo che le parti trovano a seguito della mediazione

CONSULENTE TECNICO: Colui che può affiancarsi al/ai Mediatore/i se si hanno bisogno di pareri in questioni tecniche

GIUDICE: Magistrato. Non partecipa alla mediazione

GIUDIZIO: La fase che si apre se non si inizia o non riesce la mediazione

IOCONCILIO.COM: Il Marchio di proprietà di RES AEQUAE ADR srl

INDENNITA’ DI MEDIAZIONE: Il costo globale della mediazione (Spese di avvio più spese di mediazione vera e propria)

MEDIATORE: Colui che conduce la mediazione. Soggetto designato dall’Organismo di Mediazione. Non decide le controversie, come i Giudici o gli Arbitri, ma facilita le decisioni tra le parti.

MEDIATORE AUSILIARIO: Colui che può essere nominato in aiuto al Mediatore per vicende particolarmente complesse

MEDIAZIONE: L’incontro nel quale si esamina l’argomento oggetto del contendere, alla presenza della parti.

OMOLOGAZIONE: L’atto con il quale si rende eseguibile ciò che è stato deciso nella conciliazione

ORGANISMO DI MEDIAZIONE: L’Ente, privato o pubblico, il quale è autorizzato dal Ministero della Giustizia a svolgere le mediazioni

PARTE CONVENUTA: La parte che riceve la domanda di mediazione

PARTE ISTANTE O RICORRENTE: La parte che presenta la domanda di mediazione

RES AEQUAE ADR SRL: Lo scrivente Ente, iscritto al numero 185 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.

SPESE DI AVVIO: Le spese che si sostengono quando si presenta la domanda o la si accetta

SPESE DI MEDIAZIONE: Le spese che si sostengono dopo l’accettazione della domanda

 

LA MEDIAZIONE CIVILE E’ UN ISTITUTO NUOVO NEL DIRITTO DEL NOSTRO PAESE?

No, c’era già in precedenza. Ciò che è stato introdotto dal D.lgs 28/2010 è la c.d. “mediazione obbligatoria”, ovvero, relativamente ad alcune materie specifiche, l’obbligatorietà della mediazione prima di andare davanti al Giudice.

HO SENTITO PARLARE INDIFFERENTEMENTE DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE. CHE DIFFERENZA C’E’ TRA LE DUE?

La mediazione è la fase iniziale del procedimento, quella in cui ci si presenta davanti al Mediatore. Se la mediazione riesce, essa prende il nome di Conciliazione.

QUAL’E’ LA DIFFERENZA TRA LA MEDIAZIONE ED IL GIUDIZIO ORDINARIO O L’ARBITRATO?

Nella mediazione la causa è ancora nella disponibilità delle parti. Sono loro a decidere ed a trovare un possibile accordo. Nel Giudizio Ordinario e nell’Arbitrato le parti lasciano la decisione ad un terzo e sono vincolate a questa decisione.

COSA FA IL MEDIATORE?

Il mediatore non è un Giudice, né un Arbitro e non risolve il litigio fra le parti, ma facilita la decisione fra loro.

COME SI DIVENTA UN MEDIATORE ?

Essendo in possesso di alcuni requisiti di base (es: Laurea in Giurisprudenza o altri titoli) e frequentando uno dei corsi tenuti da Organismi riconosciuti dal Ministero della Giustizia.

PER QUALI MATERIE E’ OBBLIGATORIA LA MEDIAZIONE?

Per tutte quelle previste dal D.lgs 28/2010 (condominio*, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende; risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti*, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Per le materie indicate con l’asterisco la mediazione sarà obbligatoria a partire dal Marzo 2012

POSSO FARE MEDIAZIONI PER MATERIE OLTRE A QUELLE OBBLIGATORIE?

Certamente si. Esiste la mediazione volontaria (su accordo delle parti) e quella prevista da clausole contrattuali. L’istanza di mediazione presso RES AEQUAE ADR SRL/IOCONCILIO.COM prevede queste possibilità

POSSO FARE LA MEDIAZIONE PER MATERIE OBBLIGATORIE LE CUI CAUSE SONO STATE INIZIATE PRIMA DEL 21 MARZO 2011, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?

Certamente si. L’obbligatorietà non ha effetto retroattivo ma nulla Le impedisce di fare o aderire comunque volontariamente alla mediazione risparmiando tempo e denaro

COSA SUCCEDE SE, PER UNA DELLE MATERIE PREVISTE COME OBBLIGATORIE, NESSUNA DELLE DUE PARTI CHIEDE LA MEDIAZIONE?

La mediazione è condizione di procedibilità della domanda, e quindi è obbligatoria. Se il processo è iniziato, viene rinviato ad un’udienza successiva che tenga conto dei quattro mesi previsti dalla Legge per tentare la mediazione. Quindi Lei perde altro tempo.

COSA VUOL DIRE CHE LA MEDIAZIONE “OBBLIGATORIA” E’ CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA ?

Che se né Lei né l’altra parte presentate domanda di mediazione prima di andare davanti al Giudice, quest’ultimo vi obbligherà a farlo, con conseguente allungamento dei tempi. In Italia ci sono già state molte ordinanze dei Giudici in questo senso.

QUINDI CI SONO DEI CASI IN CUI VERRO’ OBBLIGATO A FARE LA MEDIAZIONE.

SI. Tutti quelli in cui la mediazione è obbligatoria e nessuna delle due parti l’ha tentata prima

QUINDI LA GIUSTIZIA IN ITALIA E’ STATA “PRIVATIZZATA”. GIUSTO ?

No, non è vero. Semplicemente lo Stato ha deciso di ridurre un numero enorme di cause pendenti, affidando ad alcuni Organismi, sotto il proprio diretto controllo, la gestione di alcune di esse, ed in particolare quelle che per costi, materie e tempistiche, possono essere agevolmente risolte al di fuori del Tribunale

HO UNA DOMANDA CHE NON E’ COMPRESA TRA QUELLE FINORA ESAMINATE, A CHI POSSO RIVOLGERMI?

Consulti le altre sezioni delle “Domande Frequenti” e, se non trova la risposta alla Sua domanda, Invii un’email a chiediciunparere@resaequaeadr.it. Saremo felici di risponderle.

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