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Mediazione alla prima prova di operatività

di e Cronologia articolo07 ottobre 2013

Dopo tre mesi dall’approvazione del decreto del fare (69/2013), la riforma della mediazione è entrata in vigore lo scorso 21 settembre. Ma la sua vigenza non chiude del tutto il cantiere normativo. Intanto, perché occorrono chiarimenti operativi su alcuni passaggi delle nuove norme, che hanno modificato il Dlgs 28/2010 (si vedano i box pubblicati a fianco). E poi perché il ministero della Giustizia sta pensando ai prossimi interventi per aumentare i controlli sui mediatori.
Senza contare che la “fase 2” della mediazione è già stata delineata dal piano «Destinazione Italia», approvato dal Consiglio dei ministri del 19 settembre.

I punti da chiarire
La riforma della mediazione porta con sé alcune novità che hanno bisogno di essere definite meglio. Ad esempio, sono stati introdotti i limiti di competenza territoriale ma non sono stati precisati i criteri da utilizzare per individuare l’organismo a cui rivolgersi. Altri elementi, invece, appaiono contraddittori. Come nel caso dell’azzeramento per legge del compenso per gli organismi di mediazione quando il procedimento si arresta nella sua fase iniziale. L’obiettivo è quello di incentivare le parti a partecipare almeno al primo incontro di fronte al mediatore, riducendo i costi. Dall’altro lato, però, il Dl del fare ha reso obbligatoria l’assistenza legale, gravando così le parti del relativo compenso (anche se per l’assistenza dell’avvocato in mediazione si dovrebbe poter accedere al patrocinio a spese dello Stato). Inoltre, la bozza del regolamento sui parametri per i compensi degli avvocati (che il giudice deve applicare quando manca l’accordo tra avvocato e cliente), inviato dal ministero della Giustizia al Consiglio di Stato e al Cnf per i pareri, incentiva gli avvocati che portano i clienti a risolvere la lite con un accordo, prevedendo di liquidare compensi aumentati fino a un quarto rispetto a quelli che spettano di norma per la fase decisionale.
In direzioni opposte sembrano anche andare le disposizioni che, da un lato, depotenziano l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità della lite (prevista solo in alcune materie e solo per quattro anni) e, dall’altro, introducono l’obbligatorietà per volontà del giudice.

Le mosse della Giustizia
Per migliorare la qualità della mediazione il ministero punta sui controlli sugli organismi, sia per l’accreditamento, sia sulla professionalità dei mediatori. In particolare, i tecnici del ministero sono impegnati su tre fronti. In primo luogo, si sta lavorando a un database per gestire in via informatica le pratiche per l’accreditamento. È poi in gestazione un “libro verde”, realizzato con il contributo degli organismi di mediazione, che porterà a mettere a punto un manuale di qualità con precise indicazioni sugli standard minimi del servizio. Infine, partiranno i controlli sulle società di mediazione, anche con l’ispettorato generale del ministero impegnato in verifiche a campione sul posto, per monitorare se le sedi degli organismi sono adatte per svolgere la mediazione.

Le prossime modifiche
Il piano «Destinazione Italia» propone di rafforzare gli incentivi alla mediazione per spingere la soluzione stragiudiziale delle controversie con l’obiettivo di migliorare i tempi della giustizia. In particolare, si intende rendere possibile rinunciare all’assistenza legale nel procedimento ed elevare la soglia per l’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi raggiunti in quella sede, attualmente fissata a 50mila euro. La prima misura riaprirebbe il dibattito sul ruolo dell’avvocato in mediazione, la seconda probabilmente lascerebbe deluso chi ritiene che la mediazione richieda più incentivi e strumenti normativi che ne agevolino il volontario accesso.
Altra modifica annunciata e che potrebbe incentivare, sia pur indirettamente, le parti a una soluzione rapida in sede mediativa è il prospettato aumento del tasso di interesse moratorio in base a quanto previsto dalla normativa in materia di transazioni commerciali su base Ue. Ciò perché la differenza tra il tasso legale degli interessi moratori e il tasso di mercato costituisce una spinta all’abuso di resistenza in giudizio.

Le due vie
01 | L’OBBLIGO PER LEGGE
Il Dl del fare reintroduce l’obbligo di tentare la mediazione in alcune materie come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le materie sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari

02 | L’OBBLIGO PER ORDINE DEL GIUDICE
Il giudice, anche durante l’appello, in base alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento della mediazione, che, in questo caso, diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale

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